Cassazione Civile, Ordinanza n. 27058/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito risarcitorio fondato sull’asserita invalidità e inefficacia del licenziamento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il Tribunale di Venezia, con decreto del 15 ottobre 2021, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo ritenendo che l’accertamento dell’invalidità del licenziamento spettasse al giudice del lavoro e che il giudice concorsuale fosse incompetente. Prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria era già pendente il giudizio di lavoro: dopo il rigetto nei gradi di merito, la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio e il giudizio era ancora in corso. Con il primo motivo, il lavoratore ha contestato la dichiarazione d’inammissibilità, deducendo la violazione dell’art. 2741 c.c., dell’art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 e degli artt. 52, 92 e 93 del r.d. n. 267 del 1942. Con il secondo motivo, subordinato, ha lamentato la mancata sospensione dell’opposizione in attesa della definizione del giudizio di lavoro, richiamando l’art. 295 c.p.c. Con il terzo motivo ha dedotto il proprio interesse a insinuarsi al passivo, quale strumento necessario per partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione, richiamando l’art. 100 c.p.c. La società si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo. Ha chiarito che, anche quando l’accertamento del presupposto del credito e della sua stessa esistenza prosegue davanti al giudice ordinario perché, prima dell’apertura della procedura concorsuale, era già stata pronunciata una sentenza non passata in giudicato, il lavoratore deve comunque insinuarsi al passivo per partecipare al concorso. In tale situazione il credito deve essere ammesso con riserva, applicando l’art. 96, comma 2, n. 3, della legge fallimentare anche quando la sentenza non definitiva abbia rigettato la domanda del preteso creditore. Il Tribunale non poteva quindi dichiarare inammissibile l’opposizione né declinare la competenza del giudice concorsuale sulla domanda di ammissione. Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione, e il terzo, relativo all’interesse ad agire, sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
La tutela della par condicio creditorum richiede l’insinuazione al passivo per partecipare alla distribuzione del patrimonio del debitore, anche se l’accertamento del credito resta pendente davanti al giudice del lavoro.
art. 13 d.lgs. n. 270 del 1999
La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Nell’amministrazione straordinaria, la pendenza davanti al giudice del lavoro dell’accertamento sul licenziamento e sul credito non esonera il lavoratore dall’insinuazione al passivo, necessaria per concorrere alla ripartizione.
La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
L’accertamento del credito destinato a concorrere sulla massa deve essere fatto valere attraverso la procedura di verifica del passivo; il giudizio ordinario pendente sull’esistenza del credito non sostituisce l’insinuazione.
La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
La domanda di ammissione al passivo è necessaria per consentire al creditore di partecipare al concorso, anche quando la verifica dell’esistenza del credito dipenda dall’esito di un giudizio di lavoro.
La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
L’insinuazione al passivo resta necessaria anche se il credito è oggetto di un giudizio ordinario pendente, poiché è lo strumento per accedere alla ripartizione concorsuale.
art. 96, comma 2, n. 3, r.d. n. 267 del 1942
Opera, in questo caso, il meccanismo dell’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., in forza del quale «sono ammessi al passivo con riserva … i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento».
La regola dell’ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza non definitiva pronunciata prima dell’apertura della procedura va estesa, per coerenza sistematica, anche al caso in cui la sentenza non definitiva abbia rigettato la domanda del preteso creditore e il giudizio sia ancora pendente.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo motivo, subordinato al primo, con il quale il ricorrente si doleva che l’opposizione allo stato passivo non fosse stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice del lavoro.
La Corte non ha deciso nel merito la questione della sospensione necessaria, avendo dichiarato assorbito il motivo relativo all’art. 295 c.p.c. in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Il Tribunale di Venezia non avrebbe potuto dichiararsi incompetente, trascurando il dato che l’insinuazione al passivo era necessaria per partecipare al concorso.
Sussiste l’interesse del lavoratore all’insinuazione, poiché essa è necessaria per partecipare alla ripartizione concorsuale; la questione è stata comunque assorbita dalla decisione favorevole sul primo motivo.
Il primo motivo è fondato, dovendosi innanzitutto dare seguito a quanto recentemente statuito dalle Sezioni unite.
La Corte ha accolto la censura di violazione o falsa applicazione di legge relativa all’inammissibilità della domanda di ammissione al passivo.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo (espressamente proposto in via subordinata) e del terzo (volto soltanto ad affermare l’interesse ad agire del ricorrente, di cui si è già trattato argomentando sulla fondatezza del primo motivo).
La censura processuale relativa alla mancata sospensione non è stata esaminata nel merito, perché assorbita dall’accoglimento del motivo principale.
Nel termine di legge anteriore alla nuova data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ha depositato memoria illustrativa la controricorrente, che già aveva depositato altra memoria prima della precedente camera di consiglio.
La norma è richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie; la sentenza non ne ricava un ulteriore principio sostanziale o processuale.
Massime di principio
- Quando un creditore chiede una somma da soddisfare sul patrimonio assoggettato a procedura concorsuale, deve insinuarsi al passivo per partecipare alla ripartizione, anche se l’esistenza o il presupposto del credito sono ancora oggetto di un giudizio ordinario pendente.
- Se prima dell’apertura della procedura concorsuale è stata pronunciata una sentenza non passata in giudicato sull’esistenza del credito, l’ammissione al passivo deve avvenire con riserva; tale regola si applica anche quando la sentenza non definitiva abbia rigettato la domanda del preteso creditore.
- La competenza del giudice ordinario a decidere l’accertamento del licenziamento e del credito non elimina la necessità dell’insinuazione al passivo, né consente al giudice concorsuale di dichiarare inammissibile la domanda per il solo fatto che l’accertamento sia pendente davanti al giudice del lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27056/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27061/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2026 del 17/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →