Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza n. 881/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 febbraio 2019, che aveva accolto l’appello della società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 643/2015, di rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento ICI relativo al 2008. La controversia riguardava un terreno utilizzato come cava, iscritto al catasto terreni e qualificato dalla contribuente come terreno agricolo. Il Comune aveva invece ritenuto che il cespite dovesse essere considerato fabbricato o immobile assoggettabile a imposizione secondo il criterio previsto per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, contestando anche la determinazione del valore imponibile. Con il primo motivo il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello la contribuente avesse introdotto una domanda nuova, fondata sull’esenzione conseguente alla disciplina catastale, diversa da quella proposta in primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente. Con il terzo motivo ha contestato, sotto il profilo della violazione di norme sostanziali, la qualificazione della cava come terreno agricolo non assimilabile a fabbricato e l’esclusione della sua iscrizione al catasto edilizio urbano. Con il quarto motivo ha censurato l’affermazione secondo cui l’iscrizione al catasto terreni impediva l’accertamento dell’imponibilità, rivendicando il potere comunale di individuare immobili imponibili non iscritti, ma iscrivibili, al catasto edilizio urbano. Con il quinto motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la natura agricola e l’assenza di costruzioni fossero circostanze non contestate.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo: le difese svolte in appello non hanno introdotto una pretesa obiettivamente diversa, ma hanno comportato una diversa qualificazione giuridica di elementi di fatto già presenti nei loro termini essenziali nel ricorso introduttivo. Ha respinto anche il secondo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata consentiva di individuare la ratio decidendi e di ricostruire il percorso logico-giuridico; le censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale, fuori dalle ipotesi di violazione del minimo costituzionale, non sono deducibili come nullità. Ha accolto congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo. In particolare, l’iscrizione nel catasto terreni non esclude di per sé l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, perché la mancata iscrizione rilevante per tale disposizione va riferita al catasto edilizio urbano; l’ente impositore può verificare se l’immobile, in ragione della sua destinazione effettiva, avrebbe dovuto esservi iscritto e può prescindere da risultanze catastali non corrispondenti allo stato dei luoghi. La Corte ha inoltre rilevato che la natura agricola del fondo era oggetto di discussione, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza regionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Devono ritenersi ammissibili quelle modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi (ma solo sull’interpretazione o sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) e a giudicare inammissibili, per contro, quelle modificazioni della domanda che danno luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché, nel caso concreto, l’appello non aveva introdotto una domanda obiettivamente diversa, ma aveva prospettato una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti.
Ciò posto, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnata emerge che: con il ricorso introduttivo la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’applicazione IMU ad un terreno agricolo anche se adibito a cava, evidenziando la natura agricola del terreno accertato, oltre a censurare le modalità di determinazione del valore del bene; la Commissione Provinciale di Brescia aveva rigettato il ricorso sul presupposto che il Comune aveva correttamente determinato il valore dell'area sottoposta ad attività estrattiva ex art. 5 comma 3 D.Lgs n. 504/1992 che assoggettava all'imposta i fabbricati classificabili in categoria D, non iscritti in catasto posseduti da imprese, ritenendo che il possesso di fabbricati è presupposto oggettivo dell'imposta; Cave San Polo S.r.L. in liquidazione aveva appellato contestando che il Comune aveva erroneamente disconosciuto l'accatastamento nel Catasto Terreni sul presupposto che l'area adibita a cava fosse iscrivibile al Catasto Fabbricati e classificabile in categoria D, attribuendo un valore peraltro non desunto dalla contabilità della società accertata, sulla base di una ricostruzione ritenuta illegittima perché estrapolata da dati non corrispondenti a quelli previsti dalla norma e desunti da altra società, ribadendo che il terreno adibito a cava rimaneva un terreno agricolo e non un fabbricato di categoria
La Corte ha ritenuto che le contestazioni svolte in appello restassero entro i limiti della qualificazione dei fatti già dedotti e non integrassero una nuova domanda vietata nel giudizio tributario di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il Comune ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.
La nullità per vizio motivazionale ricorre quando la motivazione manchi o sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non sussiste se la decisione espone una ratio decidendi sufficiente a rendere controllabile il percorso logico-giuridico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Occorre infatti ribadire che a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
Dopo la riformulazione della norma, le doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono autonomamente ammissibili; il controllo riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo o, sul piano della nullità, la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
In particolare, la non iscrizione a catasto va riferita al catasto edilizio urbano e non certo al catasto terreni, che non può riguardare i fabbricati, cosicché l'articolo 5, comma 3, ben potrebbe essere applicato ove un immobile qualificabile come fabbricato fosse iscritto erroneamente nel catasto terreni e non nel catasto fabbricati.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, la condizione di mancata iscrizione prevista dalla norma riguarda il catasto edilizio urbano. L’iscrizione erronea al catasto terreni non impedisce quindi l’applicazione della disciplina quando l’immobile sia qualificabile come fabbricato.
Invero, la norma dianzi citata, nel fare riferimento all'unità immobiliare «che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano», implicitamente ammette il potere dell'ente impositore di verificare se detta iscrizione sia avvenuta, dovendo al riguardo richiamarsi il principio per il quale, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'articolo 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, sussistendo a carico del contribuente l'obbligo di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento.
La nozione di fabbricato comprende l’unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano; l’ente impositore può verificare l’omissione o l’erroneità dell’iscrizione e determinare l’imponibile secondo la disciplina applicabile, fermo l’obbligo del contribuente di chiedere il nuovo accatastamento quando intervengano variazioni rilevanti.
art. 18 r.d. n. 1572/1931
Più precisamente, si deve ritenere che, come già stabilito dalla giurisprudenza in tema di imposta di registro e di INVIM, anche in materia di ICI la qualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non più attuale, di un terreno destinato ad attività industriale estrattiva renda possibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, non coincidente necessariamente l'attribuzione di rendita con la stima fondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto (come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000) del fatto che l'articolo 18 del r.d. n. 1572 dell'8 ottobre 1931 esclude comunque le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva e giuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata al catasto la variazione.
L’esclusione delle cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale comporta che la rendita catastale agricola, se non più attuale rispetto alla destinazione estrattiva, non vincola la determinazione del valore imponibile; l’ente può considerare l’effettiva destinazione del terreno anche se la variazione non è stata denunciata.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
Nessun dubbio, quindi, può sussistere in ordine al potere per l’Ente locale di prescindere, in un caso del genere, dall'attestazione catastale non rispondente allo stato dei luoghi.
La Corte ha riconosciuto, in relazione alla controversia, il potere dell’ente locale di non attenersi a un’attestazione catastale non corrispondente alla situazione effettiva del cespite.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello non costituisce domanda nuova la diversa qualificazione giuridica di fatti costitutivi già dedotti nei loro elementi essenziali; ricorre invece una mutatio libelli inammissibile quando siano introdotti un petitum obiettivamente diverso o fatti costitutivi radicalmente nuovi, tali da spostare i termini della controversia e imporre un nuovo tema di indagine.
- Ai fini dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, la mancata iscrizione catastale rilevante per i fabbricati classificabili nel gruppo D va riferita al catasto edilizio urbano. L’erronea iscrizione dell’immobile al catasto terreni non esclude l’applicazione della disposizione se il cespite è qualificabile come fabbricato.
- La nozione di fabbricato comprende l’unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, anche se l’iscrizione non è stata effettuata. L’ente impositore può verificare la corrispondenza tra classamento e destinazione effettiva e determinare l’imponibile sulla base della situazione reale; il contribuente è tenuto a richiedere il nuovo accatastamento quando intervengano variazioni rilevanti.
- Un terreno effettivamente destinato ad attività estrattiva non è necessariamente qualificabile come agricolo per il solo fatto di risultare iscritto al catasto terreni con rendita agricola. Se tale qualificazione non è più attuale, le risultanze catastali possono essere disattese e il valore può essere determinato considerando la destinazione effettiva e il valore venale.
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