Cassazione Civile, Ordinanza n. 27061/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La società finanziaria aveva chiesto al Tribunale di Roma la condanna in solido di due fideiussori al pagamento delle somme dovute dalla società utilizzatrice per l’inadempimento dei canoni di un contratto di leasing immobiliare; l’utilizzatrice era stata poi dichiarata fallita. Il Tribunale, rilevando che il contratto era ancora pendente al momento dell’apertura del fallimento e che si era sciolto per la scelta del curatore di non subentrarvi, aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1904/2022 depositata il 22 marzo 2022, aveva riformato la decisione e condannato i garanti al pagamento di € 615.843,62, oltre interessi e spese, a titolo di danno da inadempimento. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 72 e 72-quater della legge fallimentare e dell’art. 1526 c.c., hanno sostenuto che, essendo il contratto pendente al momento del fallimento e sciolto per decisione del curatore, il credito non poteva essere determinato secondo i parametri contrattuali previsti per la risoluzione per inadempimento. Con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 1456 e 1454 c.c., hanno dedotto che il contratto non si era risolto prima del fallimento, poiché la concedente non aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa né aveva intimato una diffida ad adempiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e il ricorso. Il secondo motivo non si confrontava con la sentenza impugnata, che riconosceva espressamente che il contratto era rimasto pendente fino al fallimento e si era sciolto per la legittima decisione del curatore: le censure sulla mancata risoluzione anteriore al fallimento non individuavano quindi una violazione della decisione d’appello. Anche il primo motivo non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva fondato la liquidazione del danno sulla clausola contrattuale relativa alla risoluzione per inadempimento, ma sulla regola generale dell’art. 1223 c.c., considerando il capitale residuo non rimborsato e il mancato guadagno, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene restituito dalla curatela. La motivazione d’appello su tale criterio non era stata specificamente censurata. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, poiché la società intimata non ha svolto difese. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Pertanto, non vi può essere alcuna violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate con il secondo motivo.
La Corte non decide nel merito la disciplina dell’art. 72 l. fall.; rileva che la censura relativa alla permanenza del contratto fino al fallimento non si confronta con la sentenza d’appello, che aveva già riconosciuto tale circostanza.
Pertanto, non vi può essere alcuna violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate con il secondo motivo.
La disciplina dello scioglimento del leasing conseguente alla decisione del curatore non è oggetto di una violazione accertata: il motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già riconosciuto che il contratto era pendente e si era sciolto per iniziativa del curatore.
L’argomentazione con cui la corte d’appello ha accolto la domanda di B.C.C. S.p.A. è un’altra e non è stata censurata, in quanto tale, dai ricorrenti.
La Corte non applica né interpreta nel merito l’art. 1526 c.c.; evidenzia che le censure incentrate sulla disciplina contrattuale della risoluzione non investono la diversa ratio della sentenza d’appello, fondata sul danno da inadempimento.
la sentenza impugnata non fa alcun cenno a tale clausola, quale fondamento della liquidazione del danno, ma soltanto alla regola generale sul danno da inadempimento contenuta nell’art. 1223 c.c., secondo cui il soggetto inadempiente deve risarcire il danno emergente («capitale residuo non rimborsato») e il lucro cessante («mancato guadagno … che [la concedente] avrebbe potuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto, detratto da tale importo quanto ricavato dalla vendita del bene … restituito dalla curatela fallimentare»).
Nel danno da inadempimento la liquidazione può comprendere il capitale residuo non rimborsato, quale danno emergente, e il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione, detraendo quanto ricavato dalla vendita del bene restituito dalla curatela.
Pertanto, non vi può essere alcuna violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate con il secondo motivo.
La Corte non esamina nel merito i presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa: la relativa censura è inammissibile perché la sentenza d’appello aveva già affermato che il contratto si era sciolto per la decisione del curatore, non per una risoluzione anteriore dovuta all’inadempimento.
Pertanto, non vi può essere alcuna violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate con il secondo motivo.
La Corte non decide se fosse necessaria una diffida ad adempiere; rileva che la doglianza non è pertinente rispetto alla motivazione d’appello, che collocava lo scioglimento del contratto nella scelta del curatore in sede fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I due motivi, e quindi il ricorso, sono inammissibili, perché le questioni poste non hanno alcuna attinenza con la motivazione della corte d’appello.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando le questioni prospettate non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non ne investono la concreta ratio decidendi.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La disposizione è indicata quale modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio; la sentenza non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione o falsa applicazione di legge, prospetti questioni prive di attinenza con la motivazione della sentenza impugnata e non censuri la ratio decidendi concretamente adottata.
- Quando la liquidazione del danno da inadempimento è fondata sulla regola generale dell’art. 1223 c.c. e non su una clausola contrattuale di liquidazione conseguente alla risoluzione, una censura rivolta esclusivamente contro tale clausola non investe la ratio decidendi e non può condurre alla cassazione della decisione.
- Nel danno da inadempimento relativo a un leasing, il danno risarcibile può comprendere il capitale residuo non rimborsato e il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene restituito dalla curatela fallimentare.
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