Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società venditrice)
La controversia
La ricorrente si era aggiudicata, all’esito di una vendita competitiva svolta nell’esecuzione del concordato preventivo omologato della resistente, un compendio immobiliare destinato alla realizzazione di un cantiere navale, in parte già realizzato sulla base di concessioni edilizie rilasciate nel 2001, 2004 e 2009. Solo dopo l’aggiudicazione era emerso che l’immobile ricadeva in un sito di interesse comunitario (SIC), circostanza non indicata né nell’avviso di vendita né nella perizia estimativa. La ricorrente sostenne che il vincolo ambientale impedisse radicalmente la realizzazione del cantiere secondo la destinazione prevista e integrasse un’ipotesi di aliud pro alio; chiese quindi la sospensione della vendita, la revoca dell’aggiudicazione e la restituzione della cauzione. Il giudice delegato rigettò l’istanza con decreto del 27 febbraio 2022; il Tribunale di Arezzo rigettò il reclamo il 23 giugno 2022, ritenendo che il vincolo non comportasse un’impossibilità assoluta, ma la necessità di acquisire pareri e autorizzazioni ambientali, e che non fosse stata provata l’impossibilità di destinare il bene all’uso previsto. La ricorrente propose sedici motivi per cassazione: (1) omessa indicazione del vincolo SIC nell’avviso di vendita, in relazione all’art. 490, comma 2, c.p.c.; (2) necessità della valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. n. 357/1997; (3) erronea esclusione dell’aliud pro alio; (4)-(8) dedotti vizi di motivazione, tra cui contraddizioni sull’incidenza del vincolo sull’edificabilità, sulla rinnovabilità o proroga dei titoli edilizi e sulla scadenza delle concessioni; (9) necessità della VIA e inefficacia dei titoli edilizi in sua assenza, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 37 legge regionale Sardegna n. 24/2016; (10) motivazione asseritamente apparente per recepimento delle conclusioni del consulente della procedura senza adeguata considerazione della perizia di parte; (11) inapplicabilità della SCIA e del silenzio-assenso, in relazione agli artt. 19 e 20, comma 4, legge n. 241/1990; (12) impossibilità di ottenere le autorizzazioni ambientali e conseguente aliud pro alio; (13) omesso esame delle risultanze della perizia di parte; (14) nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.; (15) garanzia per oneri non apparenti ai sensi dell’art. 1489 c.c.; (16) violazione dell’art. 115 c.p.c. nella valutazione delle risultanze istruttorie. La resistente eccepì preliminarmente la carenza d’interesse, poiché, dopo il decreto reclamato, il giudice delegato aveva dichiarato la ricorrente decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento del 21 aprile 2022, non impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sedici motivi. Il decreto di decadenza dall’aggiudicazione del 21 aprile 2022, non impugnato, aveva già reso inefficace l’aggiudicazione e aveva determinato in via irrevocabile la perdita della cauzione. Di conseguenza, l’eventuale accoglimento del ricorso contro il precedente rigetto dell’istanza di sospensione e revoca non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale: la revoca non avrebbe potuto restituire la cauzione, la cui perdita discendeva dal decreto di decadenza ormai non contestabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
A prescindere dalle valutazioni sui singoli motivi, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse – come eccepito dalla controricorrente – perché non è stato impugnato il successivo decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato la ricorrente decaduta dall’aggiudicazione.
La decisione dichiara l’inammissibilità per carenza di interesse, senza scrutinare le censure formulate ai sensi delle diverse ipotesi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale e va verificato in relazione all’utilità pratica che l’eventuale accoglimento può procurare alla parte.
- La mancata impugnazione di un provvedimento successivo che abbia ormai reso inefficace l’aggiudicazione e consolidato la perdita della cauzione esclude l’interesse a impugnare il precedente rigetto dell’istanza di sospensione o revoca dell’aggiudicazione, quando l’accoglimento non può rimuovere gli effetti del provvedimento successivo.
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