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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08028/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario avvisi di pagamento TARES relativi all’anno 2013, emessi per locali siti nel Comune, adibiti a deposito/archivio documenti per conto terzi, contestando: l’omessa pronuncia e la motivazione della sentenza di merito; la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e per asserita mancata istruttoria; soprattutto l’insussistenza del presupposto del tributo e il diritto all’esenzione/riduzione, sostenendo di non produrre rifiuti nei locali tassati, ovvero di produrre solo rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di avere, comunque, assolto gli oneri di dimostrazione richiesti dalla normativa ambientale e regolamentare. Invocava inoltre un giudicato esterno formatosi su una diversa annualità, in tesi estensibile anche al periodo d’imposta in contestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto l’efficacia di giudicato esterno per una diversa annualità, rilevando che nelle imposte periodiche il vincolo del giudicato opera solo per i fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, non per quelli variabili da anno ad anno. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla pretesa omessa pronuncia e sulla motivazione degli avvisi, osservando che la decisione di merito aveva comunque definito la controversia nel merito e che gli atti impugnati indicavano sufficientemente la pretesa tributaria. Quanto al merito della TARES, la Corte ha ribadito che il tributo è dovuto per il solo possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, con presunzione legale di produttività superabile solo con prova contraria del contribuente; i magazzini/depositi non sono, per regola, aree intrinsecamente escluse dalla tassazione, e le esclusioni o agevolazioni non operano automaticamente. Nel caso concreto la società non aveva fornito, nella denuncia originaria o in successive comunicazioni, prova specifica dell’inidoneità intrinseca dei locali a produrre rifiuti né delle condizioni per l’esenzione. La Corte ha quindi confermato la debenza della TARES e condannato la ricorrente alle spese, dando atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata una vera omissione decisoria, valorizzando il rigetto implicito delle questioni non espressamente affrontate.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione; la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, la motivazione resa, pur sintetica, perché la decisione ha comunque definito la lite nel merito.

  • art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa una nullità della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; non viene ravvisata violazione decisiva.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, ma la Corte ritiene che le garanzie processuali non siano state violate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non individua una lesione del giusto processo.

  • art. 7, l. n. 212 del 2000

    Invocato per il difetto di motivazione degli avvisi; la Corte ritiene gli atti sufficientemente idonei a rendere edotta la contribuente della pretesa.

  • artt. 3 e 29 l. n. 241 del 1990

    Richiamati per il dovere di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte non accoglie la censura di nullità degli avvisi.

  • art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 14 d.l. n. 201 del 2011

    commi 3, 4, 9, 10, 11, 15 e 19

    Norma base del presupposto TARES: possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; tariffa commisurata alla quantità/qualità media dei rifiuti; esclusione della superficie ove si producono di regola rifiuti speciali solo se il produttore dimostra l’avvenuto trattamento; riduzioni/esenzioni rimesse anche ai regolamenti comunali.

  • art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dei rifiuti e del tributo; la Corte conferma la logica della tassazione basata sulla potenzialità di produrre rifiuti e sull’onere probatorio del contribuente.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    artt. 184, 188, 195, 198, 218, 238

    Richiamato per la disciplina dei rifiuti speciali, dell’assimilazione e della gestione del servizio; la Corte non ritiene decisivo che il contribuente invochi la mancata prova del servizio, perché ciò non esclude di per sé la debenza del tributo.

  • direttiva 2006/12/CE

    Richiamata nel quadro normativo sui rifiuti, senza incidere sulla soluzione del caso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Usato per integrare la motivazione della sentenza di merito con una ragione conforme a diritto, precisando che la soluzione era corretta nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno vincola solo con riferimento ai fatti costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente alle annualità successive quando il decisum dipenda da circostanze di fatto variabili nel tempo.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur priva di una specifica disamina di tutte le deduzioni, contenga una decisione incompatibile con la pretesa non esaminata, da cui si possa desumere un rigetto implicito del relativo capo di domanda o eccezione.
  • Ai fini della validità dell’atto impositivo tributario, è sufficiente che la pretesa sia resa riconoscibile nel suo contenuto sostanziale; la mancanza di formule sacramentali o di una motivazione estesa non determina di per sé nullità se il contribuente ha potuto comprendere la pretesa e difendersi compiutamente.
  • La TARES è dovuta per il solo possesso, detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal concreto utilizzo del servizio da parte dell’utente, perché il presupposto risiede nell’esistenza del servizio pubblico organizzato per la collettività.
  • L’esclusione dalla tassazione per aree o locali ove si formano di regola rifiuti speciali non opera automaticamente: grava sul contribuente l’onere di allegare e provare specificamente le circostanze che rendono il bene intrinsecamente non produttivo di rifiuti o comunque esente, secondo la disciplina di legge e regolamentare.
  • Le funzioni di magazzino, deposito o ricovero non integrano, di regola, una causa automatica di esenzione dal tributo, trattandosi di destinazioni d’uso operativamente generiche e normalmente compatibili con la potenzialità di produzione di rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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