Cassazione Civile, Ordinanza n. 25471/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un contribuente deceduto avevano impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno 2007, ai fini di imposte dirette, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, assumendo che la CTR avesse affermato da un lato l'obbligo del contraddittorio preventivo e dall'altro la possibilità di accertare la legittimità dell'atto anche in sua assenza; (2) vizio di motivazione per omesso esame della documentazione che proverebbe il rapporto di lavoro con i figli del contribuente; (3) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché l'Ufficio non lo aveva attivato; (4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo, deducendo che l'Amministrazione avesse applicato il metodo analitico-induttivo senza previa ispezione della contabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché i ricorrenti non avevano colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto, trattandosi di accertamento analitico-induttivo e non di accertamento standardizzato da parametri o studi di settore. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano indicato specificamente in quale fase processuale la documentazione sarebbe stata prodotta. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che esso mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, mentre l'accertamento induttivo era fondato su elementi presuntivi ritenuti idonei, tra cui l'antieconomicità dell'attività e la complessiva inattendibilità della contabilità, circostanze compatibili con l'art. 39 d.P.R. n. 600/1973. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti per denunciare la nullità della sentenza di merito per asserita carenza/contraddittorietà della motivazione.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Utilizzato dai ricorrenti per denunciare vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente inammissibili.
art. 37, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Invocato per sostenere l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, escluso però nel caso concreto.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente la rideterminazione dei ricavi e dei redditi in via analitico-induttiva anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa sia complessivamente inattendibile.
art. 59 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nell'accertamento fiscale.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nell'accertamento fiscale.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento induttivo, se gravi, precise e concordanti, anche a fronte di scritture contabili formalmente corrette ma sostanzialmente inattendibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione applicata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, il contraddittorio endoprocedimentale è essenziale nelle ipotesi di accertamento standardizzato fondato su parametri o studi di settore, ma non può essere automaticamente esteso ad ogni forma di accertamento analitico-induttivo.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico dove e quando quel documento sia stato prodotto nel processo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazioni di legge in una richiesta di nuovo esame del merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice tributario.
- L'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché essa risulti complessivamente inattendibile.
- L'antieconomicità dell'attività e la stabile sproporzione tra costi e ricavi possono costituire indizi idonei a sorreggere l'accertamento induttivo, se valutati unitamente agli altri elementi emersi in causa.
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