Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili o non documentati, tra cui: costi di sviluppo fatturati da una società terza ritenuta dall'Ufficio coinvolta in operazioni inesistenti; antieconomicità del canone di sublocazione di un immobile; spese di rappresentanza e consulenza ritenute non adeguatamente provate; cessioni all'esportazione per le quali l'Ufficio contestava la mancanza dei presupposti di non imponibilità. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi, entrambi formalmente qualificati come nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.: (1) motivazione apparente/apodittica e mancato esame reale dei rilievi d'appello, specie su antieconomicità del canone, spese di rappresentanza e cessioni all'esportazione; (2) medesimo vizio quanto alla contestazione di operazioni inesistenti e costi di sviluppo, poiché la CTR si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alla tesi della società e alla documentazione da essa prodotta, senza confrontarsi con le specifiche critiche dell'Ufficio (irrilevanza del finanziamento ottenuto dalla controllata, superficialità delle relazioni tecniche, carenza di analisi effettiva e di prova delle prestazioni).
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente e da adesione acritica alle difese della contribuente, senza un effettivo vaglio dei rilevi dell'Ufficio e senza chiarire in modo intellegibile le ragioni del decisum. In particolare, la frase usata dal giudice di appello sulle contestazioni relative a canone di sublocazione, spese e esportazioni è stata giudicata intrinsecamente contraddittoria e non idonea a consentire il controllo logico della decisione; inoltre, sul tema delle presunte operazioni inesistenti, la CTR non ha considerato le critiche dell'Amministrazione alla documentazione e alla irrilevanza del finanziamento ricevuto dalla controllata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale invocata per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza nel processo tributario
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che una motivazione solo apparente o apodittica integra nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma che impone una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 8, primo comma, lett. a, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nei rilievi dell'Ufficio sulle cessioni all'esportazione per contestare i presupposti della non imponibilità
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la Corte valorizza l'esigenza di confronto con i rilievi probatori dell'Ufficio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come testo normativo del processo tributario applicabile alla motivazione della sentenza
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad aderire in modo acritico alle difese di una parte o al precedente grado di giudizio, senza indicare le ragioni della condivisione e senza confrontarsi con le specifiche censure formulate dall'appellante.
- La motivazione è solo apparente anche quando il linguaggio usato dal giudice è intrinsecamente ambiguo o contraddittorio, al punto da non consentire di comprendere se l'affermazione decisoria si riferisca alle contestazioni dell'Ufficio o alle difese del contribuente.
- Nel giudizio tributario, il giudice di appello deve esaminare in modo effettivo e critico i rilievi dell'Amministrazione finanziaria, specie quando riguardino l'effettività delle operazioni, l'inerenza dei costi, l'antieconomicità di un'operazione e la prova dei presupposti di non imponibilità.
- La prova dell'effettività di costi e prestazioni non può essere desunta da elementi solo formali o indiretti, come il mero ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di una società collegata, se tali elementi non dimostrano l'esecuzione concreta delle attività contestate.
- Quando la parte appellante contesti specificamente la documentazione prodotta dal contribuente, il giudice non può limitarsi a richiamare le controdeduzioni o la documentazione di parte, ma deve spiegare perché esse siano idonee a superare i rilievi formulati dall'Ufficio.
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