Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente, contestando un maggior reddito imponibile sulla base dell'applicazione degli studi di settore. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto dell'appello del contribuente e con la conferma della legittimità dell'accertamento, pur con riduzione del 40% dei ricavi presunti. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: con il primo lamentava motivazione omessa o insufficiente per la mancata considerazione di elementi di prova contraria alla presunzione derivante dallo studio di settore, in particolare attestati di incasso degli aggi sulle vendite in monopolio e dichiarazione dei redditi del coniuge; con il secondo deduceva l'omesso esame di fatti decisivi coincidenti con quelle medesime circostanze. La difesa dell'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che si applicava la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, per cui non era più deducibile il vizio di "motivazione insufficiente", ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la censura, formulata secondo il vecchio paradigma, era quindi inammissibile, e comunque la motivazione della CTR non era meramente apparente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato da un lato la mancata specifica indicazione, nel ricorso, di dove tali circostanze fossero state dedotte in appello, e dall'altro che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la CTR aveva comunque esaminato gli elementi invocati e li aveva ritenuti non idonei a superare integralmente la presunzione posta a base dell'accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
A seguito della riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più consentito denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo il previgente testo.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La novella ha modificato il parametro del controllo di legittimità sulla motivazione ed è applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 62-sexies, d.l. n. 331 del 1993
È richiamato come base normativa del controllo fondato sugli studi di settore e dello scostamento da giustificare con prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale non può più essere dedotto nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, quando la sentenza sia soggetta alla disciplina introdotta dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012.
- È inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente dove quel fatto sia stato introdotto e discusso nei gradi di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile, quando manchi del tutto o non consenta di ricostruire la ratio decidendi; non basta che la parte la reputi erronea o non condivisibile.
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la prova contraria del contribuente deve essere idonea a scardinare la pretesa fiscale nel suo complesso; la mera allegazione di elementi difensivi non impone l'annullamento dell'accertamento se il giudice di merito li ritiene complessivamente insufficienti.
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