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Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 25558/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato un verbale di contravvenzione al Codice della strada notificatogli in Germania, in lingua tedesca e mediante servizio postale. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché tardiva; il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4341/2016 depositata il 19 dicembre 2016, aveva rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sostenendo che il verbale è un atto amministrativo e che, considerata la riserva tedesca alla notificazione postale di atti amministrativi, occorreva la procedura con assistenza dell’autorità centrale; (2) violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento n. 1393/2007, perché la notificazione postale prevista dall’art. 14 non sarebbe utilizzabile da enti locali; (3) violazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 10 Cost., comma 1, per l’asserita necessità di applicare la Convenzione di Strasburgo alla notificazione all’estero; (4) omesso esame delle modalità di spedizione da parte di una società privata, indicata come mittente sul plico, che secondo il ricorrente non avrebbe avuto poteri notificatori. Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 2866/2021, secondo cui la notificazione postale del verbale a un cittadino tedesco residente in Germania è nulla e va effettuata, a pena di nullità, con l’assistenza dell’autorità centrale prevista dalla Convenzione di Strasburgo. La questione specificamente rimessa all’approfondimento riguarda se la nullità della notificazione sia sanata soltanto quando il destinatario proponga tempestivamente l’impugnazione prevista per l’atto notificato.

La decisione

La Corte non ha deciso i quattro motivi né definito il ricorso. Ha rilevato che, secondo il principio enunciato da Cass., Sezioni Unite, n. 2866/2021, la notificazione postale del verbale a un cittadino tedesco residente in Germania, in assenza dell’assistenza dell’autorità centrale richiesta dalla Convenzione di Strasburgo, è affetta da nullità e non da inesistenza, e che la nullità è in linea generale sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha però individuato una possibile tensione tra il criterio tradizionale, per cui la tempestiva attivazione delle difese dimostra il raggiungimento dello scopo, e l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la nullità della notificazione del verbale deve essere eccepita con impugnazione tempestiva, altrimenti è sanata. Trattandosi di ordinanza interlocutoria, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché approfondiscano tale questione. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 1393/2007

    le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso di notificazione del verbale contenente l’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione di norme del C.d.S., diretta ad un cittadino tedesco residente in Germania ed eseguita nelle forme postali, di cui agli artt. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 ed 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977, si configura – per effetto dell’inapplicabilità alla specifica materia amministrativa del Regolamento del 2007 e della riserva formulata dalla Germania all’applicazione dell’art. 11 della Convenzione del 1977- una ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notificazione.

    Per la notificazione all’estero di un verbale che irroga una sanzione amministrativa stradale a un cittadino tedesco residente in Germania, il Regolamento n. 1393/2007 non è applicabile, poiché la materia amministrativa è esclusa dal suo ambito; l’ordinanza richiama sul punto il principio delle Sezioni Unite.

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, art. 2

    La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino e senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notificazione.

    Nei confronti di un cittadino tedesco residente in Germania, la notificazione del verbale amministrativo stradale deve avvenire con l’assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza; la sua omissione determina nullità della notificazione.

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, art. 11

    le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso di notificazione del verbale contenente l’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione di norme del C.d.S., diretta ad un cittadino tedesco residente in Germania ed eseguita nelle forme postali, di cui agli artt. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 ed 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977, si configura – per effetto dell’inapplicabilità alla specifica materia amministrativa del Regolamento del 2007 e della riserva formulata dalla Germania all’applicazione dell’art. 11 della Convenzione del 1977- una ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notificazione.

    La possibilità di notificazione postale prevista in via generale dall’art. 11 non opera verso un destinatario in Germania per gli atti amministrativi interessati dalla riserva tedesca; occorre la procedura assistita di cui all’art. 2.

  • art. 363 c.p.c.

    Nella recente sentenza n. 2866 del 2021, al contrario, le Sezioni Unite hanno affermato – sia pure con affermazione non direttamente incidente né sulla soluzione del caso concreto, né sul principio di diritto affermato in applicazione dell’art. 363 c.p.c. – che la nullità della notificazione del verbale di irrogazione di sanzione amministrativa per violazione di norme del C.d.S., debba essere eccepita dall’interessato mediante la proposizione di tempestiva impugnazione, in difetto della quale il vizio risulterebbe sanato.

    L’ordinanza segnala che, in una pronuncia delle Sezioni Unite resa in applicazione dell’art. 363 c.p.c., era stata formulata l’affermazione secondo cui la nullità della notificazione del verbale deve essere dedotta con tempestiva impugnazione, pena la sanatoria; la portata generale di tale criterio è sottoposta a ulteriore approfondimento.

Massime di principio

  • La notificazione postale di un verbale che irroga una sanzione amministrativa stradale a un cittadino tedesco residente in Germania, eseguita senza l’assistenza dell’autorità centrale dello Stato di destinazione richiesta dall’art. 2 della Convenzione di Strasburgo, è affetta da nullità e non da inesistenza.
  • La nullità della notificazione è, in linea generale, suscettibile di sanatoria quando risulti raggiunto lo scopo dell’atto; la tempestiva e rituale attivazione delle difese è stata tradizionalmente considerata indicativa del raggiungimento di tale scopo.
  • È rimessa a ulteriore approfondimento la questione se la nullità della notificazione del verbale amministrativo debba considerarsi sanata per il solo fatto che il destinatario non l’abbia eccepita mediante tempestiva impugnazione, indipendentemente dalla funzione difensiva concretamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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