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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un fermo amministrativo e di due iscrizioni ipotecarie relativi a debiti tributari originati da cartelle esattoriali concernenti Tarsu, tassa automobilistica e ICI. In primo grado l’impugnazione era stata respinta; in appello la commissione regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo: non necessaria, per tali misure, l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973; regolarmente notificate le cartelle presupposte; inammissibile l’eccezione di prescrizione perché i crediti sarebbero divenuti irretrattabili per mancata impugnazione delle cartelle. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduce tre censure: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica di alcune cartelle, redatte da un determinato notificatore, e di un’altra cartella perché non ricollegabile all’avviso; (2) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e vizio motivazionale, per omesso esame del motivo di appello sulla tardività della produzione documentale relativa allo sgravio di cartelle ICI; (3) violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, per omessa considerazione della prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e l’adozione delle misure cautelari/esecutive.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, chiarendo che, quando il deposito avviene tramite posta, rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale e non quella di arrivo in cancelleria. Tuttavia ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile: il primo motivo era generico e privo di specificità perché non illustrava concretamente modalità e ragioni delle asserite nullità di notifica; il secondo era inammissibile perché la questione sulla tardività della produzione documentale non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla devoluta in appello con specifico richiamo agli atti; il terzo era anch’esso apodittico e non riportava il contenuto effettivo dell’eccezione di prescrizione proposta nei gradi di merito. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non basta una deduzione generica: la censura in cassazione deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con gli accertamenti di merito.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    La parte che invoca in cassazione una questione non trattata in sentenza deve dimostrare di averla ritualmente dedotta nel giudizio di merito e indicare l’atto in cui ciò è avvenuto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità.

  • d.l. n. 953 del 1982, art. 5

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell’eccezione di prescrizione, senza esame nel merito per difetto di autosufficienza del motivo.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    Per il giudice di merito non era necessaria, quale condizione di legittimità delle misure impugnate, l’intimazione di pagamento prevista da questa norma.

  • art. 369 c.p.c.

    Ai fini del deposito del ricorso per cassazione spedito per posta, rileva la consegna del plico all’ufficio postale entro il termine, non la sua ricezione in cancelleria oltre il termine stesso.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano proposte come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma sono state dichiarate inammissibili per aspecificità e novità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e puntualmente correlati alle ragioni della decisione impugnata; non sono ammissibili censure generiche o apodittiche.
  • Se una questione giuridica non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare non solo di averla dedotta nei gradi di merito, ma anche l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, per consentire il controllo ex actis.
  • La deduzione di nullità della notifica o di altre irregolarità dell’atto presupposto richiede l’indicazione concreta delle modalità della notifica e delle specifiche ragioni dell’invalidità, non essendo sufficiente il mero riferimento alla persona del notificatore.
  • L’eccezione di prescrizione non può essere coltivata in cassazione con formule astratte: occorre riportare il contenuto dell’eccezione come proposta nei gradi di merito e confrontarsi con gli accertamenti compiuti dal giudice di appello.
  • Ai fini del tempestivo deposito del ricorso per cassazione trasmesso per posta, rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale, se documentata entro il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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