Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di due avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali fruite ai sensi della L. n. 604 del 1954 e recuperato a tassazione ordinaria le imposte dovute per due contratti di compravendita di terreni agricoli. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha dato atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, e che risultavano regolari sia l'istanza sia il versamento degli importi dovuti per perfezionare la domanda; non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte è stata chiamata a dichiarare l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, e che, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo doveva essere dichiarato estinto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha altresì escluso la debenza di un ulteriore contributo unificato, richiamando la natura estintiva del giudizio per iniziativa della parte controricorrente e la prenotazione a debito per l'Agenzia.
Norme richiamate
L. n. 604 del 1954
Richiamata come base normativa delle agevolazioni fiscali poi revocate dall'Ufficio in relazione alle compravendite di terreni agricoli.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020; In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata e non seguita da istanza di trattazione nel termine, comporta l'estinzione del processo.
L. n. 136 del 2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso, nel caso di estinzione per definizione agevolata, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e non viene proposta istanza di trattazione nel termine stabilito, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso.
- La verifica del perfezionamento della definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione ha natura pregiudiziale rispetto all'esame del merito del ricorso.
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