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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sui dati dichiarati dal contribuente, senza previo avviso di accertamento, e dal successivo diniego di definizione agevolata della lite pendente. In un primo procedimento il contribuente aveva impugnato il diniego di condono/definizione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo necessario il previo deposito dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado, applicando la regola propria dell'appello. In un secondo procedimento il contribuente aveva impugnato la decisione che aveva ritenuto legittimo il diniego di definizione agevolata e aveva respinto le doglianze sulla cartella; nei motivi di ricorso denunciava, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice deciso su una questione non devoluta, la violazione delle norme sul condono fiscale per avere escluso la definibilità della lite, la violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere considerato sanata la nullità della notifica della cartella, nonché ulteriori censure sulla necessità dell'avviso bonario, sulla motivazione della cartella e sull'obbligo di previo avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del diniego di definizione agevolata, affermando che l'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo l'appello e non l'impugnazione del diniego di condono. Ha accolto anche i primi due motivi dell'altro ricorso, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è definibile la lite relativa a cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. In conseguenza dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza asseritamente priva di motivazione

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ne limita l'ambito all'appello avverso la sentenza di primo grado, escludendone l'applicazione all'impugnazione del diniego di definizione agevolata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte non fonda la decisione su tale censura

  • artt. 16 L. n. 289/2002 e 39 d.l. n. 98/2011

    disciplinano la definizione agevolata della lite pendente; la Corte afferma che la lite sulla cartella può esserne oggetto se la cartella è il primo atto di conoscenza della pretesa

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di sanatoria delle nullità di notificazione, ma non è il fondamento decisivo della pronuncia

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella emessa in sede di controllo automatizzato costituisce, se primo e unico atto, una controversia suscettibile di definizione agevolata

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività della notifica della cartella

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per le modalità di notifica del diniego di definizione agevolata

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    la cartella, come primo e unico atto di pretesa fiscale, è impugnabile anche per motivi attinenti al merito

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    citato quale conferma dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla definibilità della lite relativa alla cartella

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato incidentalmente per la mancata proposizione di controricorso da parte di una intimata

Massime di principio

  • L'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis, sanziona con l'inammissibilità il mancato deposito dell'atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado, ma tale onere non si estende all'impugnazione del diniego di definizione agevolata della lite pendente.
  • Ai fini della definizione agevolata della lite, rientrano nelle controversie definibili anche quelle aventi a oggetto una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando essa costituisca il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale.
  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto impositivo comunicato al contribuente, l'impugnazione può investire non solo vizi propri dell'atto, ma anche questioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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