Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA attivata dalla contribuente per un'unità immobiliare sita in Napoli. L'Ufficio, all'esito della procedura, aveva rideterminato categoria, classe e rendita catastale dell'immobile mediante avviso di accertamento. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo la motivazione dell'avviso troppo stringata e non idonea a far comprendere se la rettifica derivasse da una diversa valutazione tecnica o da una diversa considerazione degli elementi di fatto dichiarati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993, sostenendo che l'obbligo motivazionale fosse assolto perché la maggiore rendita derivava da parametri tecnici e dai dati fattuali trasmessi tramite DOCFA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, in caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita solo quando l'Ufficio non abbia disatteso gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene. Nel caso concreto, invece, la motivazione dell'avviso non consentiva di comprendere se la rettifica dipendesse da una diversa valutazione tecnica o da una diversa valutazione degli elementi di fatto, con conseguente impossibilità per la contribuente di contestare efficacemente la pretesa nei suoi elementi essenziali. La Corte ha quindi rigettato il ricorso; non ha provveduto sulle spese perché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993
Norma posta a fondamento della censura dell'Ufficio sulla motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in via generale per affermare che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum debeatur.
Massime di principio
- In tema di rettifica catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio si limita a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, ma solo se non ha disatteso gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica del bene.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e di contestarne efficacemente an e quantum debeatur.
- Se dall'atto non emerge se la rettifica si fondi su una diversa valutazione tecnica o su una diversa considerazione dei fatti allegati dal contribuente, la motivazione non è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'adeguatezza della motivazione dell'avviso non può essere accolta se la decisione di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l'atto deve rendere intelligibile la ragione concreta della rettifica catastale.
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