Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un primo giudizio in cui, a seguito di una decisione favorevole alla parte assistita dall'avvocata, le spese di lite erano state poste a carico della controparte e liquidate in favore del difensore che le aveva dichiarate anticipate. In appello, però, la decisione fu riformata e le spese del doppio grado furono dichiarate compensate o non ripetibili. La società vittoriosa in appello notificò quindi un decreto ingiuntivo nei confronti dell'avvocata per ottenere la restituzione di quanto già corrisposto in base alla sentenza di primo grado. L'avvocata propose opposizione, ma il Giudice di pace e poi il Tribunale respinsero l'opposizione, ritenendo che l'obbligo di ripetere le somme gravasse anche sul difensore. Nel ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame dell'eccezione di giudicato esterno, sostenendosi che il giudice di merito non aveva considerato un precedente giudicato tra le stesse parti, formatosi su un diverso giudizio di opposizione a precetto, che aveva interpretato il titolo esecutivo nel senso che esso riguardava le sole parti del processo e non il difensore, con conseguente irripetibilità delle somme già versate a quest'ultimo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al giudicato esterno. Ha affermato che, benché in via generale il difensore distrattario debba restituire le somme percepite se la sentenza che le aveva liquidate viene riformata, nel caso concreto un giudicato esterno aveva già escluso tale evenienza, interpretando definitivamente il titolo esecutivo nel senso che il difensore non poteva essere obbligato alla ripetizione. Poiché tale interpretazione del titolo si era consolidata in un giudicato anteriore alla decisione impugnata, la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Trapani in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È stata dedotta la sua violazione, ma la Corte decide la controversia valorizzando il giudicato esterno sulla portata del titolo esecutivo.
giudicato esterno
L'interpretazione già definitivamente accertata del titolo esecutivo non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio tra le stesse parti.
Massime di principio
- Il difensore distrattario delle spese, in linea generale, è tenuto a restituire quanto percepito se la sentenza che aveva disposto la liquidazione viene riformata in appello.
- Se, però, su un diverso giudizio tra le stesse parti si è formato un giudicato esterno che interpreta il titolo esecutivo nel senso di escludere l'obbligo di restituzione nei confronti del difensore, tale giudicato preclude una diversa soluzione nel successivo giudizio.
- L'efficacia del giudicato esterno sulla portata del titolo esecutivo impedisce di rimettere in discussione l'interpretazione già consolidata, anche se potrebbe non coincidere con quella che sarebbe astrattamente corretta nel merito.
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