Cassazione Civile, Ordinanza n. 32769/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori compensi non dichiarati ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e dei principi in tema di unitarietà dell'accertamento. Sosteneva che l'avviso fosse stato emesso prima della conclusione della verifica e prima del processo verbale di contestazione, sicché avrebbe dovuto operare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 opera solo per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti c.d. a tavolino basati su dati acquisiti dall'Amministrazione, anche se preceduti da contraddittorio. Nel caso concreto, la pretesa fiscale era scaturita da indagini bancarie e da una verifica svolta in sede amministrativa, non da un accesso nei locali del contribuente; inoltre il contraddittorio era stato instaurato e il contribuente non aveva formulato osservazioni sostanziali. La successiva attività ispettiva presso lo studio, sfociata in un verbale del 2011, è stata ritenuta priva di connessione con l'avviso impugnato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine di osservanza del contraddittorio procedimentale opera soltanto in caso di accesso, ispezione o verifica eseguiti presso la sede del contribuente, non anche negli accertamenti a tavolino basati su dati acquisiti dall'Amministrazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge e del procedimento, ma la Corte l'ha respinta perché infondata nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare la violazione dei principi sull'unitarietà dell'accertamento, senza che ciò conducesse all'accoglimento del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente per presentare osservazioni non si applica agli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base di attività istruttoria svolta presso l'Amministrazione o mediante dati acquisiti documentalmente, cioè ai c.d. accertamenti a tavolino.
- La tutela procedimentale dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 presuppone un controllo presso la sede del contribuente; la mera instaurazione di un contraddittorio in sede amministrativa, senza osservazioni effettive del contribuente, non trasforma l'attività in una verifica soggetta al termine dilatorio.
- Quando la pretesa impositiva deriva da indagini bancarie e non da un accesso nei locali del contribuente, la successiva formalizzazione di ulteriori attività ispettive non incide, di per sé, sulla validità dell'avviso già emesso se manca un nesso funzionale con l'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32766/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32771/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32773/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →