Cassazione Civile, Ordinanza n. 32771/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava l'IVA relativa all'anno d'imposta 2007, contestando l'esenzione per cessioni all'esportazione indicate in fatture. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo sufficiente, ai fini della prova dell'esportazione, anche una dichiarazione autenticata dal notaio del legale rappresentante della società, attestante l'effettivo arrivo della merce negli Stati Uniti, e ritenendo irrilevanti errori e omissioni dello spedizioniere nella compilazione delle bolle doganali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. n. 633/1972, 346 d.P.R. n. 43/1973 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'esportazione grava sul contribuente e che tale prova non può essere fornita con documenti di origine privata, ma richiede una formale attestazione doganale o equivalente documentazione ufficiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il principio secondo cui, per le esportazioni fuori dal territorio UE in regime di esenzione IVA, la destinazione dei beni all'esportazione non può essere dimostrata con fatture, documentazione bancaria o altre prove private, ma richiede mezzi di prova certi e incontrovertibili, come attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione, la vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura o altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria purché recanti idonea vidimazione. Ha inoltre ricordato, per le esportazioni indirette, che occorre l'esemplare 3 DAU con timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita oppure la fattura con gli estremi della bolletta e il visto dell'ultima dogana di uscita. Poiché la sentenza impugnata aveva ammesso una prova non formale e aveva ritenuto irrilevanti le carenze documentali dovute allo spedizioniere, la Corte ha cassato la decisione regionale e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
Per le esportazioni fuori dall'UE in regime di esenzione IVA, la prova della destinazione all'esportazione richiede mezzi di prova certi e ufficiali, non documentazione privata.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633/1972
Per le esportazioni indirette, la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita tramite documentazione doganale idonea, quale l'esemplare 3 DAU o la fattura con visto dell'ultima dogana di uscita.
La normativa doganale richiede attestazioni delle pubbliche autorità del paese di destinazione o equivalenti documenti ufficiali per provare l'avvenuta presentazione delle merci in dogana.
L'onere della prova dell'esportazione grava sul contribuente che invoca il regime di esenzione IVA.
Massime di principio
- In materia di esenzione IVA per cessioni all'esportazione, il contribuente deve fornire una prova rigorosa dell'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale; non sono sufficienti documenti di formazione privata.
- La prova dell'esportazione deve essere certa e incontrovertibile e può essere integrata solo da documenti ufficiali o da attestazioni doganali idonee, non da mere dichiarazioni del legale rappresentante o da elementi bancari/fatturali.
- Nelle esportazioni indirette, la prova dell'uscita della merce richiede la documentazione doganale prevista dalla normativa, con il visto dell'ufficio doganale di uscita finale; il visto del solo primo ufficio non basta in caso di transito plurimo.
- Se il giudice di merito ammette una prova dell'esportazione difforme dai requisiti legali, la decisione è censurabile per violazione di legge in cassazione.
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