Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, alla rideterminazione della rendita catastale di un immobile sito in Roma, in microzona 17. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di motivazione; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi che l'atto non fosse adeguatamente motivato, anche perché il richiamo al metodo comparativo risultava inidoneo per la palese diversità delle unità poste a confronto. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia si ponesse in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'atto di revisione del classamento non è congruamente motivato se si limita a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto al complesso delle microzone comunali e il relativo scostamento, senza indicare gli specifici elementi che abbiano inciso sulla microzona e sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
La revisione del classamento catastale deve essere sorretta da una motivazione che indichi gli elementi concreti incidenti sulla microzona e sulla singola unità immobiliare; il solo richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona non basta.
La ricorrente lo invoca, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la questione decisiva è la sufficienza della motivazione dell'atto, non un diverso riparto probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'avviso deve contenere una motivazione specifica e concreta, non essendo sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona.
- La motivazione dell'atto di riclassamento deve indicare gli elementi fattuali che hanno interessato la microzona e spiegare in che modo essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione che prospetti una tesi incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza fornire argomenti idonei a superarlo.
- Quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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