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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32766/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Una società di factoring, cessionaria di crediti per oltre 13,6 milioni di euro vantati verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva agito per il pagamento dinanzi al tribunale di Roma. La convenuta aveva eccepito il difetto di competenza territoriale sostenendo che fosse competente Milano; l'attrice aveva aderito. Il tribunale di Roma aveva quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la riassunzione davanti al tribunale di Milano. Riassunta la causa, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva eccepito il difetto di competenza del tribunale milanese, invocando l'art. 25 c.p.c. e il foro erariale. Il tribunale di Milano, ritenendosi a sua volta incompetente, ha promosso regolamento di competenza d'ufficio chiedendo che fosse dichiarata la competenza del tribunale di Roma, sostenendo che: le obbligazioni pecuniarie verso l'amministrazione statale si adempiono nel luogo della tesoreria dell'ente; per le cause contro lo Stato l'art. 25 c.p.c. radica la competenza nel distretto dell'Avvocatura dello Stato competente in relazione al luogo di insorgenza o di esecuzione dell'obbligazione; il foro erariale sarebbe esclusivo, inderogabile e rilevabile d'ufficio; le norme di contabilità pubblica non renderebbero invece il foro esclusivo per le sole amministrazioni statali. Il Procuratore Generale chiedeva di disattendere il regolamento e dichiarare competente Milano, ma la società attrice aderiva alla richiesta del giudice rimettente.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale di Roma. Ha ritenuto che, quando la domanda è proposta contro un'amministrazione dello Stato, l'art. 25 c.p.c. attribuisce rilievo al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e che tale criterio, in combinato con le regole di contabilità di Stato sul luogo di pagamento dei debiti pecuniari, conduce nel caso concreto a Roma, dove ha sede la tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha inoltre ribadito che il foro erariale è foro territoriale funzionale e inderogabile, non superabile né da accordo preventivo delle parti né dalla loro adesione alla soluzione indicata in sede di riassunzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del regolamento, in quanto promosso d'ufficio dal giudice ritenuto incompetente.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.c.

    primo periodo; secondo periodo

    Per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; quando lo Stato è convenuto, il distretto si individua con riguardo al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o si trova la cosa oggetto della domanda.

  • art. 28 c.p.c.

    Il foro erariale non può essere derogato da accordo preventivo delle parti.

  • art. 38 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma; ultimo comma

    L'adesione delle parti all'indicazione del giudice competente in sede di riassunzione non deroga al foro erariale; il difetto di competenza territoriale è rilevabile d'ufficio entro la barriera preclusiva dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; allo stato degli atti rilevano i dati disponibili per la competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    È richiamato come base del regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal giudice che si ritiene incompetente.

  • art. 1182 c.c.

    Le norme di contabilità pubblica possono derogare alla regola generale sul luogo di adempimento dell'obbligazione, ma per lo Stato concorrono anche a fissare il criterio processuale di competenza.

  • art. 54 R.D. n. 2440/1923

    Richiamato come norma di contabilità di Stato che contribuisce a individuare il luogo di pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 278, lett. d), R.D. n. 827/1924

    Richiamato, insieme alle altre norme di contabilità, per determinare il luogo del pagamento presso la tesoreria.

  • art. 287 R.D. n. 827/1924

    Richiamato, insieme alle altre norme di contabilità, per determinare il luogo del pagamento presso la tesoreria.

  • art. 407 R.D. n. 827/1924

    Richiamato, insieme alle altre norme di contabilità, per determinare il luogo del pagamento presso la tesoreria.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito dello scritto difensivo della parte privata nel regolamento.

  • art. 183 c.p.c.

    Indica la barriera preclusiva entro cui può essere rilevato il difetto di competenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie contro un'amministrazione dello Stato, il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. è un criterio di competenza territoriale funzionale e inderogabile.
  • Quando lo Stato è convenuto in una domanda di adempimento di debiti di denaro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione si individua, secondo le norme di contabilità pubblica, nella sede della tesoreria dell'ente debitore e ciò incide direttamente sulla competenza territoriale ex art. 25 c.p.c.
  • Il foro erariale non può essere modificato né da accordi preventivi di deroga né dall'adesione delle parti alla diversa indicazione del giudice competente formulata in sede di riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza.
  • Il difetto di competenza territoriale, nei limiti della preclusione processuale prevista dall'art. 38 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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