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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34936/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

Alcuni ex soci, e l'ex liquidatore, di una società cancellata dal registro delle imprese impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello e aveva rideterminato anche l'IRES della società. L'Amministrazione, considerata la cessazione della società, aveva rivolto la pretesa ai soci, assumendoli quali successori della società estinta e ritenendo presuntivamente distribuiti ai soci i maggiori utili societari. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio; i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con otto motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza di appello perché contraddittoria; 2) erronea ritenuta motivazione dell'avviso di accertamento; 3) erronea affermazione della responsabilità dei soci, anche con riferimento ai limiti invocati dagli artt. 36 d.P.R. 602/1973, 19 d.lgs. 46/1999, 7 d.l. 269/2003 e 2495 c.c.; 4) violazione delle regole sull'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, per non avere la CTR verificato la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della società; 5) ulteriore censura motivazionale sulla mancata spiegazione del rigetto della prova contraria; 6) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 sulla ricostruzione induttiva del reddito; 7) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 sull'uso dell'accertamento induttivo; 8) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 in tema di sanzioni. Nel giudizio di legittimità due ricorrenti avevano rinunciato al ricorso avendo concluso un accordo conciliativo con l'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di due ricorrenti per cessata materia del contendere, con spese a carico degli anticipatari. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il primo, secondo, terzo e quinto motivo, ha ritenuto assorbiti il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, ha accolto il quarto motivo perché la CTR aveva sbagliato il criterio di riparto dell'onere della prova nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini il fatto applicando il principio per cui l'Ufficio deve provare, oltre alla fittizietà del fornitore, anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cessazione della società comporta la possibile imputazione ai soci delle pretese residue secondo la disciplina della successione nei rapporti pendenti, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza e dalla pretesa impositiva.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato dall'Ufficio per fondare la pretesa verso i soci della società estinta; la Corte ne riconduce l'applicazione al contesto della pretesa rivolta ai successori della società cancellata.

  • art. 7 della L. n. 212 del 2000

    È evocato dai ricorrenti sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte ritiene l'atto adeguatamente motivato.

  • art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell'accertamento; la Corte esclude il vizio perché l'avviso esponeva le ragioni della pretesa.

  • art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato congiuntamente ad altre norme sulla motivazione dell'avviso; la Corte lo ritiene rispettato.

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    È la norma sulla detrazione IVA, la cui applicazione viene letta alla luce del principio per cui il diritto non spetta se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere della prova è inizialmente a carico dell'Amministrazione, che deve dimostrare fittizietà del fornitore e consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità motivazionale, salvo poi accogliere il motivo relativo al diverso tema dell'onere probatorio.

  • art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999

    Norma invocata dai ricorrenti nella censura sulla responsabilità dei soci; la Corte non ritiene decisiva la doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 7 del d.l. n. 269 del 2003

    Richiamato sia sulla responsabilità/sanzioni sia sull'ultimo motivo; la Corte non entra nel merito di tali censure perché assorbite o inammissibili.

  • art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato contro la ricostruzione induttiva del reddito, ma la relativa censura è assorbita per effetto dell'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È la base normativa dell'accordo conciliativo che ha determinato la cessazione della materia del contendere per due ricorrenti.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza dedotte dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore formale è fittizio, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • La prova dell'Ufficio può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile.
  • Non assumono rilievo, di per sé soli, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né il mancato vantaggio economico dalla rivendita, perché tali circostanze non escludono la partecipazione inconsapevole o consapevole alla frode.
  • Il giudice di merito viola la regola di riparto dell'onere della prova se, a fronte di presunzioni già ritenute idonee a sorreggere la pretesa erariale, esige dal contribuente una prova diversa da quella della propria buona fede e della mancata conoscibilità della frode.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non sono più sufficienti le censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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