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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34928/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. avverso una precedente sentenza del Tribunale che l'aveva condannata a pagare un indennizzo assicurativo. La revocazione era fondata sull'allegato dolo processuale della controparte, consistito, secondo la ricorrente, nell'avere evocato in giudizio una società assicuratrice diversa da quella contraente, nell'avere adito un giudice asseritamente privo di giurisdizione, nell'avere aumentato la domanda da 1 a 5 milioni di euro e nell'avere taciuto diversi fatti ritenuti decisivi, tra cui l'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla società assicurata, il prezzo vile della cessione dei beni e il preteso divieto dell'autorità polacca di vendere i beni compresi i crediti. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 210, 325, 326 e 395 c.p.c., contestando l'inutilizzabilità della denuncia/querela presentata all'autorità polacca e la ritenuta tardività della relativa acquisizione. Con il secondo motivo ha censurato la declaratoria di tardività della revocazione, sostenendo che la conoscenza del dolo non poteva coincidere con la mera conoscenza della sentenza avversa, ma richiedeva un'attività complessa di ricostruzione documentale. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 395 c.p.c. per omessa pronuncia su un autonomo profilo di dolo revocatorio relativo alla sottaciuta sproporzione tra il prezzo della cessione e il valore del credito ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza riguardava un documento che la stessa ricorrente assumeva essere comunque irrilevante, poiché i relativi fatti risultavano già provati aliunde; ha inoltre precisato che l'omesso esame di documenti rilevanti non integra un error in procedendo ex art. 210 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché l'individuazione del momento di scoperta del dolo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, comunque, la ricorrente non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui le condotte attribuite alla controparte erano al più sleali ma non idonee a trarre in inganno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque escluso la sussistenza del dolo revocatorio; inoltre, la mera proposizione in giudizio di una pretesa infondata non basta a integrare il dolo revocatorio, e il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi delle parti. Le spese sono state integralmente compensate per la singolarità della vicenda e per la non irreprensibile condotta processuale della controparte nel merito; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 1, c.p.c.

    La revocazione straordinaria per dolo della parte richiede condotte connotate da artifici o raggiri idonei a trarre in inganno il giudice o la controparte; la mera scorrettezza processuale o la proposizione di una pretesa infondata non è sufficiente.

  • art. 210 c.p.c.

    L'omesso esame o l'inutilizzabilità di un documento non si traduce, di per sé, in un autonomo error in procedendo deducibile nei termini prospettati, specie se il documento è comunque irrilevante perché i fatti sono provati altrove.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione ai termini di impugnazione; la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel motivo in tema di decorrenza del termine di impugnazione; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda o sul motivo principale e non esamina analiticamente tutti gli argomenti difensivi accessori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione per dolo della parte presuppone comportamenti fraudolenti realmente idonei a incidere sulla decisione; non basta allegare condotte processualmente scorrette, reticenze o l'aver sostenuto in giudizio una domanda infondata.
  • La conoscenza del dolo revocatorio e la decorrenza del relativo termine sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non meramente apparente.
  • È inammissibile la censura che investe un documento o un elemento probatorio irrilevante, quando la stessa parte riconosca che i fatti da esso evocati risultano già provati da altre fonti.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito si sia comunque pronunciato sul nucleo della domanda o dell'eccezione, ancorché senza confutare uno per uno tutti gli argomenti sviluppati dalla parte.
  • Ai fini del dolo revocatorio non è sufficiente che la parte vittoriosa abbia agito in modo aggressivo o non trasparente: occorre un quid pluris rispetto alla semplice litigiosità o alla pretesa non fondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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