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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34921/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione nel quale era stata proposta una domanda di restituzione di somme versate in eccedenza a titolo di canoni. La Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione solo per gli importi riferiti al decennio anteriore alla domanda, ritenendo tempestivamente sollevata dal locatore un'eccezione di prescrizione decennale. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione denunciando violazione dell'art. 79 della l. n. 392/1978, dell'art. 2938 c.c. e degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che in primo grado la controparte avesse eccepito soltanto la decadenza per tardività della domanda di ripetizione oltre il termine semestrale dalla cessazione del contratto, e non la prescrizione; pertanto, la Corte d'appello avrebbe accolto una domanda nuova, perché l'eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del contenuto degli atti difensivi della controparte e dell'interpretazione data dalla Corte d'appello alle espressioni usate in primo grado. Ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione degli atti giudiziali di parte è sindacabile in cassazione solo per illogicità o incongruità della motivazione e che il giudice di merito deve guardare al contenuto sostanziale della deduzione, non al solo tenore letterale. Inoltre, ha osservato che l'eccezione di prescrizione era comunque stata validamente proposta, essendo state allegate espressioni idonee a manifestare la volontà di far valere l'estinzione del credito per decorso del tempo; il richiamo al termine di prescrizione ha natura di mera prospettazione giuridica non vincolante per il giudice. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 79 l. n. 392/1978

    La domanda di restituzione dei canoni versati in eccesso proposta oltre il termine semestrale dalla cessazione del contratto espone la parte alle eccezioni restitutorie e, in particolare, a quelle di prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse stata comunque tempestivamente proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura del ricorrente era costruita come dedotta pronuncia su una domanda/eccezione non proposta; la Corte ha escluso il vizio ritenendo che l'eccezione di prescrizione fosse già nel thema decidendum.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di questioni nuove; la Corte ha però ritenuto che non vi fosse una nuova eccezione, ma solo l'interpretazione corretta di una deduzione già svolta in primo grado.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma in realtà mirava a una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti processuali di parte compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della logicità e congruità della motivazione; non è consentita una mera contrapposizione di letture alternative del contenuto dell'atto.
  • Nel valutare domande ed eccezioni, il giudice deve privilegiare il contenuto sostanziale della deduzione rispetto al mero tenore letterale delle espressioni usate dalla parte.
  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte manifesta in modo non equivoco la volontà di far valere l'estinzione del credito per decorso del tempo; l'erronea indicazione del termine di prescrizione o del relativo dies a quo non impedisce di per sé la validità dell'eccezione.
  • Quando la censura di legittimità si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione del significato di atti difensivi o di un diverso apprezzamento del fatto processuale, il ricorso è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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