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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34922/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo notificato ex art. 140 c.p.c. e dall’opposizione proposta dal destinatario. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione improcedibile perché tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezioni per il destinatario al ricevimento della raccomandata informativa oppure, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. In cassazione il soccombente ha dedotto violazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo la nullità della notificazione perché eseguita presso un precedente indirizzo di residenza e chiedendo di far decorrere il termine per l’opposizione non dalla spedizione della raccomandata informativa, ma dal giorno in cui egli avrebbe materialmente ritirato la raccomandata all’ufficio postale dopo il rientro nel luogo di origine. La Corte ha rilevato che il ricorrente, in realtà, non censurava validamente la nullità della notifica, ma mirava a differirne il perfezionamento in contrasto con l’orientamento consolidato successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che, nel caso di mancata ricezione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione per il destinatario coincide con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, secondo il consolidato orientamento di legittimità formatosi dopo Corte cost. n. 3/2010. Conseguentemente resta ferma la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte non ha pronunciato sulle spese perché gli intimati non si sono costituiti, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione eseguita ai sensi di questa norma si perfeziona per il destinatario, in caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione, non con il ritiro materiale del piego.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo decorre dal perfezionamento della notificazione del decreto secondo le regole applicabili, sicché l’opposizione tardiva è improcedibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la depositata memoria nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., se la raccomandata informativa non è ricevuta dal destinatario, il perfezionamento per quest’ultimo avviene dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa.
  • Ai fini del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, rileva il momento di perfezionamento della notificazione secondo la disciplina applicabile, non il successivo ritiro materiale dell’atto da parte del destinatario.
  • Non può essere aggirato il regime legale di perfezionamento della notificazione invocando il mero fatto del ritiro tardivo del plico, quando la disciplina positiva collega gli effetti alla spedizione della raccomandata informativa e al decorso del termine previsto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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