Cassazione Civile, Ordinanza n. 32165/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1991 e il 2006 e che hanno agito contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. In particolare, i ricorrenti sostenevano che la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse stata fissata in misura adeguata solo formalmente, ma poi resa inadeguata dal blocco dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale, mai ripristinati per oltre un decennio, con conseguente erosione del potere d’acquisto. Rivendicavano inoltre l’applicazione del più favorevole trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e poi attuato dal 2006, nonché i relativi benefici economici, contributivi e di carriera. Con il primo motivo denunciarono violazione di norme interne, convenzionali e comunitarie e chiesero anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire se l’obbligo di adeguata remunerazione imponga allo Stato di mantenerne nel tempo l’effettività sostanziale. Con il secondo motivo censurarono la decisione di merito per aver escluso il diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, sostenendo che i successivi blocchi legislativi non potevano neutralizzare l’obbligo di adeguamento e che il mancato aggiornamento integrava inadempimento risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’attività degli specializzandi non è lavoro subordinato né autonomo, la borsa di studio non costituisce corrispettivo di lavoro, gli obblighi comunitari risultano adempiuti con la misura originaria della borsa prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e il successivo trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non deve essere esteso retroattivamente ai corsi anteriori al 2006/2007; per tale ragione è stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenuto non necessario per mancanza di incertezza interpretativa. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che le borse di studio degli specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non erano soggette né all’adeguamento al costo della vita né alla rideterminazione triennale, in forza del blocco disposto da successive leggi finanziarie, secondo il principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con sola rifusione delle spese prenotate a debito in favore delle amministrazioni statali; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, senza condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; art. 360-bis, n. 1
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Essendo i medici litisconsorti facoltativi, l’impugnazione non notificata ad alcuni cointeressati non imponeva l’ordine di integrazione del contraddittorio, poiché per essi l’impugnazione era ormai preclusa.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito previsto per il ricorso.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
La Corte ha escluso che la borsa di studio fosse soggetta, per gli anni in contestazione, all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale, in quanto tali meccanismi erano stati validamente bloccati da successive disposizioni legislative.
Il trattamento economico più elevato introdotto con il nuovo assetto delle scuole di specializzazione non costituisce il primo adempimento degli obblighi comunitari e non si applica retroattivamente ai medici che hanno frequentato prima del 2006/2007.
art. 36 Cost.
È stato ritenuto inapplicabile perché la posizione degli specializzandi non è stata qualificata come rapporto di lavoro subordinato e la borsa non è stata considerata retribuzione.
d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito in l. n. 438 del 1992
È una delle norme che hanno disposto il blocco degli aggiornamenti della borsa di studio per gli anni in contestazione.
l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33
Richiamata come disposizione interpretativa/convergente nel blocco degli aggiornamenti.
l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36
Richiamata come parte del quadro normativo che ha impedito l’adeguamento periodico.
l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66
Richiamata come ulteriore norma di blocco dell’aggiornamento.
l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse, escludendo l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Richiamata come norma concorrente nel blocco degli aggiornamenti.
Ha ulteriormente escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici interessati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È stata esclusa la condanna aggravata richiesta dalle amministrazioni, non ravvisandosi i presupposti.
Massime di principio
- L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non integra né lavoro subordinato né lavoro autonomo, ma una forma tipizzata di formazione specialistica; la borsa di studio prevista dalla legge non ha natura retributiva in senso tecnico e non è soggetta al parametro dell’art. 36 Cost.
- Gli obblighi comunitari in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi si intendono adempiuti con l’introduzione della borsa di studio originaria prevista dal legislatore nazionale, quando la direttiva non predetermini una misura minima puntuale del compenso.
- L’introduzione, in epoca successiva, di un trattamento economico più favorevole per i nuovi specializzandi non comporta di per sé un obbligo di estensione retroattiva a chi ha frequentato corsi in anni precedenti.
- Quando la giurisprudenza interna è consolidata e univoca sulla questione interpretata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
- Le borse di studio degli specializzandi iscritti negli anni coperti dal blocco legislativo non sono suscettibili né di indicizzazione al costo della vita né di rideterminazione triennale, quando successive leggi abbiano espressamente congelato gli adeguamenti previsti dalla disciplina originaria.
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