Cassazione Civile, Ordinanza n. 21346/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica all'Agenzia delle Entrate, in data 27.4.2015, di una cessione di credito avente ad oggetto un credito IVA chiesto a rimborso. L'Amministrazione rispose il 30.4.2015 affermando che la notifica non produceva effetti nei suoi confronti, perché il credito indicato non poteva ritenersi allora certo, liquido ed esigibile. La società cedente impugnò tale risposta, ma sia la CTP sia la CTR ritennero l'atto non rientrante tra quelli impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, dichiarando inammissibile il ricorso. In cassazione la società articolò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e art. 38 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR condiviso la tesi di non impugnabilità dell'atto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di varie norme tributarie e costituzionali per omessa pronuncia sul merito; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della controversia relativa al rimborso di euro 1.028.242,00 e richiamo alla disciplina della cessione del credito; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'impugnabilità e illegittimità del rifiuto tacito di rimborso.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio, prima di ogni altra questione, il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere della società cedente, poiché il credito era stato ceduto il 27.4.2015 e la notifica della cessione era stata pacificamente portata a conoscenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1264 c.c. Per effetto della cessione la cedente è divenuta priva di legittimazione sul credito ceduto e, inoltre, non aveva interesse a impugnare la risposta dell'Amministrazione alla notifica della cessione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite per il rilievo officioso della questione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
l'atto dell'Agenzia oggetto di causa è stato ritenuto fuori dal perimetro degli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione, ma non ritenuto decisivo alla luce del difetto di legittimazione e interesse.
richiamato nel primo motivo in relazione al rimborso fiscale, ma la Corte non è entrata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma le censure non sono state esaminate nel merito per difetto di legittimazione e interesse.
è stato utilizzato per affermare che mancava l'interesse ad agire/ricorrere della società cedente una volta ceduto il credito.
la notifica della cessione del credito all'Agenzia è stata considerata idonea a produrre gli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto.
richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di cessione del credito.
richiamato dalla ricorrente in tema di rimborso IVA, ma non esaminato nel merito.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di rimborso IVA, ma non esaminato nel merito.
richiamato dalla ricorrente, senza esame nel merito.
richiamato dalla ricorrente, senza esame nel merito.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro della motivazione amministrativa.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato dalla Corte solo per escludere la riunione con altro giudizio relativo al medesimo credito ceduto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La cessione del credito, una volta notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., priva il cedente della legittimazione ad agire o resistere nelle controversie relative a quel credito, salvo specifiche diverse ragioni non emergenti nel caso esaminato.
- La legittimazione processuale e l'interesse ad agire/ricorrere devono sussistere in capo alla parte che impugna; se il diritto controverso è stato trasferito a terzi, il ricorso del cedente è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
- Quando manca la legittimazione della parte ricorrente, la Corte può rilevare d'ufficio la questione in ogni stato e grado, assorbendo l'esame dei motivi di merito o di nullità della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'Agenzia sulla efficacia verso di essa della notifica di cessione del credito, in presenza di cessione già comunicata, non attribuisce al cedente un interesse attuale a impugnare la risposta amministrativa.
- Nel processo tributario la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione resta preliminare rispetto all'esame del merito delle domande di rimborso o delle censure di omessa pronuncia.
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