Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per euro 195.000,00, relativi alla mancata restituzione di tre mutui a tasso zero, assistiti da un assegno di pari importo non incassato dal mutuante. L’ingiunto aveva proposto opposizione sostenendo che i contratti di mutuo fossero simulati e che il reale destinatario del prestito fosse il figlio, con restituzione del capitale e di una somma maggiore in contanti, giustificata da un tasso di interesse pattuito del 10% mensile. Il Tribunale aveva ammesso e poi valorizzato la prova testimoniale, revocando il decreto. In appello, il soccombente in primo grado aveva censurato, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di gravame fosse specifico: l’appello criticava la ritenuta ammissibilità della prova testimoniale ex art. 1417 c.c., la possibilità di provare il pagamento, la genericità dei capitoli di prova, l’erronea valutazione dell’attendibilità dei testimoni e l’utilizzabilità delle deposizioni. La Corte d’appello, però, dichiarava l’appello inammissibile per asserito difetto di specificità, ritenendo che si trattasse di mera reiterazione delle difese di primo grado. In cassazione si deduceva nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’appello contenesse una critica adeguata e puntuale alla decisione di primo grado e che la Corte territoriale avesse applicato in modo troppo rigoroso il requisito di specificità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo il consolidato orientamento successivo alle Sezioni Unite n. 27199/2017, la specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. non richiede necessariamente l’allegazione di ragioni nuove rispetto al primo grado, essendo sufficiente una critica chiara e puntuale alle statuizioni impugnate. Nel caso concreto, l’atto di appello conteneva censure idonee a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, sia sul profilo dell’ammissibilità della prova, sia sul tema della valutazione delle deposizioni testimoniali; la Corte d’appello aveva quindi erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché esamini l’appello nel merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando il giudice di merito dichiari erroneamente inammissibile l’appello per difetto di specificità, integrando un error in procedendo
I motivi di appello sono specifici quando consentono di comprendere con certezza le censure rivolte alle statuizioni impugnate; non è necessario che contengano argomenti nuovi rispetto al primo grado, se vi è una critica adeguata della decisione
Nel ricorso per cassazione il contenuto dell’atto di appello può essere richiamato in modo sufficiente per consentire il controllo diretto sugli atti nei casi di error in procedendo
È richiamato in relazione all’ammissibilità della prova testimoniale nella controversia sulla simulazione, quando venga dedotta l’illiceità del contratto dissimulato
I limiti alla prova testimoniale e per presunzioni possono essere superati in presenza degli elementi valorizzati dal giudice di merito, secondo la ricostruzione della decisione di primo grado
Cass. Sez. Un. n. 27199/2017
È richiamata come arresto che chiarisce il significato del requisito di specificità dei motivi di appello nel testo riformato dell’art. 342 c.p.c.
Cass. n. 23781/2020
Conferma che possono essere riproposte in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché vi sia una critica specifica alla decisione impugnata
Cass. 12 febbraio n. 2814/2016
Richiamata a sostegno dell’interpretazione non formalistica del requisito di specificità dell’appello
Cass. n. 24048/2021
Nei casi di error in procedendo la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito
Cass. n. 22880/2017
Richiamata per il potere di diretto esame degli atti nel giudizio di legittimità
Cass. n. 27368/2020
Quando è denunciato un error in procedendo, l’oggetto del giudizio di legittimità è l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipende, con possibile esame diretto degli atti
Cass. n. 40560/2021
Per la specificità dell’appello basta una chiara esposizione delle doglianze, senza necessità di un progetto alternativo di sentenza; il gravame può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove già raccolte
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., la specificità dei motivi di appello non richiede l’introduzione di elementi fattuali o giuridici nuovi rispetto al primo grado, ma una critica chiara e puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Un appello non è inammissibile solo perché ripropone tesi già formulate in primo grado: occorre verificare se tali tesi siano effettivamente utilizzate per contestare in modo intelligibile e mirato la decisione di primo grado.
- La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità integra error in procedendo e consente alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti di causa per verificare il contenuto effettivo del gravame.
- Quando il gravame investe anche la valutazione delle prove e la loro utilizzabilità, il giudice di appello deve confrontarsi con tutte le autonome censure mosse alla decisione di primo grado, non potendo limitarsi a rilevare una presunta sovrapposizione con le difese già svolte.
- In presenza di contestazione della simulazione contrattuale, la prova testimoniale può essere scrutinata alla luce delle eccezioni di legge e delle specifiche allegazioni dell’opponente, ma la relativa valutazione resta oggetto di impugnazione solo se il gravame ne individua puntualmente gli errori
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