Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande dirette, in via principale, ad accertare la proprietà di una quota del 20% del ramo d'azienda relativo all'agenzia generale assicurativa e, in via consequenziale, a ottenere il risarcimento dei danni per l'asserito abusivo esercizio dell'attività e l'appropriazione degli utili da parte dei convenuti. A fondamento del ricorso ha proposto undici motivi: omessa pronuncia sulle domande risarcitorie e di arricchimento senza causa; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso in contrasto con fatti asseritamente pacifici, in particolare la natura e imputazione di un pagamento del 2011; omesso esame di fatti decisivi relativi al tempo e alle modalità della cessione della quota sociale; ultrapetizione per avere la Corte d'appello deciso diversamente dal primo giudice su un punto non devoluto; violazione dell'art. 2555 c.c. per confusione tra mandato agenziale e azienda; ulteriori censure, sempre ex artt. 115 e 360 n. 5 c.p.c., circa l'asserita entrata dell'azienda nel patrimonio della società successiva senza titolo e l'omesso esame di alcuni elementi probatori; infine, vizi di motivazione e violazione di norme societarie per avere escluso che il socio vantasse un diritto dominicale sui beni sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse la negazione di qualunque cessione di azienda o di ramo d'azienda tra la società originaria e la società successiva, nonché l'accertamento che il ricorrente fosse stato socio soltanto della prima società e non delle successive. Su questa base ha escluso la fondatezza delle doglianze: le domande risarcitorie erano state implicitamente respinte una volta negata la qualità di socio nella società successiva; non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. perché si pretendeva di rendere pacifica una qualificazione giuridica e non un fatto; i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano inammissibili perché miravano a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio; non sussisteva ultrapetizione; la distinzione tra mandato agenziale e azienda non era stata confusa dal giudice di merito; il socio non ha un diritto dominicale sui beni confluiti nel patrimonio sociale, ma solo un diritto alla partecipazione e al relativo valore.
Norme richiamate
omessa pronuncia; ultrapetizione
La Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando la domanda, pur non espressamente richiamata in ogni sua formulazione, sia stata implicitamente respinta per effetto del rigetto del fatto costitutivo principale; inoltre, la diversità della decisione di appello rispetto al primo grado non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c., che riguarda domande ed eccezioni e non il meccanismo devolutivo dell'impugnazione.
circostanza di fatto, pacifica
È pacifico solo un fatto storico e non la sua qualificazione giuridica; non è consentito invocare il principio di non contestazione per rendere incontestata l'imputazione di un fatto a un determinato rapporto giuridico.
La Corte esclude che vi sia stata confusione tra il mandato agenziale e l'azienda, ritenendo corretta l'autonomia tra il rapporto di mandato e il complesso dei beni organizzati per l'impresa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Le censure di nullità processuale sono respinte quando mirano in sostanza a contestare l'apprezzamento di merito o non colgono la reale ratio decidendi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è comunque stato considerato.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il richiamo adesivo alla sentenza di primo grado non equivale automaticamente a motivazione mancante; il vizio sussiste solo se il rinvio sia tale da escludere qualsiasi vaglio critico.
La motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente poiché il giudice ha espresso adesione a un principio del primo grado senza cadere in motivazione meramente apparente.
Il socio di società di persone non ha un diritto dominicale sui singoli beni confluiti nel patrimonio sociale; i suoi diritti si riflettono sul valore della partecipazione e sulle prerogative societarie, non sulla proprietà dei beni d'impresa.
La disciplina delle società di persone non consente di attribuire al socio proprietà diretta dei beni sociali.
Il richiamo alla disciplina delle società di persone non altera il principio per cui il patrimonio sociale appartiene alla società e non ai soci pro quota sui singoli beni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria; la Corte non riconosce il presupposto fattuale della responsabilità, essendo stata esclusa la qualità di socio nella compagine asseritamente danneggiante.
Richiamato dal ricorrente per il risarcimento in conseguenza di asserito reato; la Corte non ne ravvisa applicazione per difetto del presupposto fattuale.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria fondata su una determinata qualità soggettiva o partecipativa resta implicitamente respinta se il giudice esclude in radice il fatto costitutivo che quella qualità presuppone.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non può essere esteso alla qualificazione giuridica di un pagamento o di un rapporto negoziale.
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. consente soltanto di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie o sollecitare una diversa lettura delle prove.
- La sentenza d'appello non è nulla per il solo fatto di pervenire a una decisione difforme dal primo giudice; l'art. 112 c.p.c. non governa il rapporto tra i due gradi di merito ma il limite tra domande/eccezioni e decisione.
- Il socio di una società di persone non è proprietario dei singoli beni sociali: il suo diritto si concentra sulla partecipazione e sul suo valore, non su una pretesa dominicale di sequela sui beni impiegati nell'impresa.
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