Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'impresa individuale aveva chiesto a rimborso un credito IVA maturato nel 2012, per euro 135.133, relativo a spese per installazione di un impianto fotovoltaico, lavori di realizzazione di una cantina e acquisto di materiali e strumenti per la vinificazione. L'ufficio aveva negato integralmente il rimborso sostenendo che le fatture si riferivano a spese su beni in comunione indivisa con altro soggetto, non di esclusiva proprietà della contribuente, e che quindi mancasse il presupposto dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972; aveva inoltre escluso in seguito anche l'applicabilità della lett. a). La CTR aveva riconosciuto solo una piccola parte del rimborso e negato il resto. In cassazione la contribuente ha denunciato: contraddittorietà della motivazione per avere la CTR, da un lato, negato il rimborso perché l'immobile non era ammortizzabile e, dall'altro, escluso la lett. a) perché riferita a beni ammortizzabili; violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 e degli artt. 102 e 103 TUIR, sostenendo che il bene era comunque inserito nell'attività d'impresa e che non era necessario un titolo di proprietà esclusiva; ulteriore violazione della medesima norma per non avere valorizzato la strumentalità del costo e l'equivalenza tra detrazione e rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, lamentando la nullità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto generico l'appello erariale sul residuo importo di euro 1.918,05, e contestando altresì la possibilità di far valere in giudizio un diverso presupposto di rimborso rispetto a quello indicato in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della contribuente nei motivi relativi al diniego del rimborso IVA per le spese sostenute su bene in comunione pro indiviso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha quindi riconosciuto il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA chiesto. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato respinto integralmente: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del ricorso principale. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità delle questioni e l'assenza di precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972
"limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili"
Il rimborso dell'eccedenza IVA è ammesso quando il bene è strumentale all'impresa e rientra tra i beni ammortizzabili; nel caso di comunione pro indiviso il diritto spetta per l'intero, purché il bene sia destinato all'attività d'impresa.
art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. 633/1972
"per quei soggetti che 'fisiologicamente' si troverebbero a credito IVA"
La disposizione non è sovrapponibile alla disciplina dei beni ammortizzabili e non si applica agli acquisti/cessioni di tali beni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità/ammortizzabilità dei beni destinati all'impresa; la Corte non ne fa il fulcro decisorio, valorizzando invece il requisito della disponibilità e della strumentalità del bene.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'ammortizzabilità delle spese; non assume autonoma portata decisiva nella motivazione.
La quota nella comunione misura solo il concorso nei vantaggi e nei pesi, non limita il pieno esercizio del diritto dominicale sul bene comune.
"ciascun partecipante può servirsi della cosa comune"
Il comunista può utilizzare l'intera cosa comune nei limiti del pari uso degli altri; ciò consente di ritenere sussistente la disponibilità idonea a integrare il presupposto del rimborso IVA.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale come parametro della dedotta nullità della motivazione per contraddittorietà.
Richiamato unitamente alle norme sulla motivazione per sostenere la nullità della sentenza impugnata.
Richiamato ai fini della censura di motivazione.
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare la pretesa insufficienza/contraddittorietà della motivazione.
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la pretesa genericità dell'appello dell'ufficio.
Richiamato nel motivo incidentale per contestare la possibilità di proporre in giudizio un diverso presupposto di rimborso.
Richiamato nel motivo incidentale sul tema della tempestività/ammissibilità della domanda giudiziale di rimborso su diverso presupposto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i beni dell'imprenditore indicati nell'inventario o nel registro acquisti possono considerarsi relativi all'impresa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di inventario dell'imprenditore e indicazione dei beni d'impresa.
Massime di principio
- In tema di rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, il bene deve essere non solo strumentale all'attività d'impresa, ma anche riconducibile alla categoria dei beni ammortizzabili, cioè delle immobilizzazioni aventi uso durevole e disponibilità giuridica in capo all'imprenditore.
- Quando il bene è in comunione pro indiviso, la titolarità dominicale di ciascun comunista non è ridotta alla sola quota: ciascuno può servirsi dell'intera cosa comune nei limiti dell'art. 1102 c.c.; pertanto, ai fini del rimborso IVA, la mancanza di proprietà esclusiva non esclude di per sé il requisito della disponibilità del bene, se questo è destinato all'impresa.
- Il diritto al rimborso IVA per spese di ristrutturazione o manutenzione su bene comune spetta per l'intero importo dell'eccedenza detraibile quando il bene è strumentale all'attività d'impresa riferibile al contribuente, senza che rilevi l'entità della quota di partecipazione alla comunione.
- La sola strumentalità del bene non basta a integrare il presupposto del rimborso se manca la possibilità giuridica del titolare di disporne e gestirlo in funzione dell'impresa; tuttavia, tale disponibilità può derivare anche dalla comunione, non solo dalla proprietà esclusiva.
- Nel processo tributario, la valutazione della domanda di rimborso va ancorata al presupposto sostanziale effettivamente ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assorbita la questione sull'eventuale proposizione in giudizio di un diverso titolo di rimborso per effetto dell'accoglimento del ricorso principale.
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