Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori edili. La committente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il saldo dei corrispettivi, sostenendo di aver già pagato somme superiori al dovuto e deducendo anche l'esistenza di vizi delle opere, con domanda riconvenzionale di risarcimento dei costi di eliminazione dei vizi. L'appaltatrice, a sua volta, aveva chiesto ulteriori somme a saldo e un indennizzo per il lucro cessante derivante dal recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo per il credito residuo e rigettato le ulteriori domande; la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione, l'appaltatrice ha denunciato: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato il corrispettivo complessivo pattuito né le opere eseguite ai fini della quantificazione dell'indennizzo per mancato guadagno; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'operatività del contratto d'appalto quanto al corrispettivo complessivo pattuito, con interpretazione ritenuta apparente e sostanzialmente elusiva della volontà negoziale delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, spiegando che la ricorrente non aveva fornito elementi probatori idonei a consentire la determinazione del quantum dell'indennizzo, neppure secondo equità. La Corte territoriale aveva inoltre condiviso il rilievo del giudice di primo grado secondo cui anche la correttezza del corrispettivo indicato nel contratto non era certa, in ragione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che evidenziavano una notevole divergenza tra quantità di materiali previste e necessarie e errori nel computo metrico allegato al contratto. Quanto alla censura sull'interpretazione del contratto, la Cassazione ha escluso la violazione delle regole ermeneutiche, rilevando che la Corte d'appello aveva considerato il testo delle clausole e compiuto un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1671 c.c.
L'indennizzo per il recesso unilaterale dell'appaltante richiede elementi probatori idonei a consentirne la quantificazione, anche in via equitativa; in mancanza di tali elementi la domanda non può essere accolta.
art. 1362 c.c.
La censura di violazione dei criteri interpretativi non è fondata quando il giudice di merito abbia considerato il testo delle clausole e abbia svolto un accertamento in fatto motivato sul loro significato.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione del contratto va condotta tenendo conto del complesso delle clausole; la valutazione compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 1367 c.c.
Il criterio di conservazione del contratto non risulta violato se il giudice di merito, sulla base delle risultanze probatorie, esclude che il dato testuale sia sufficiente a determinare il quantum preteso.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione quando la decisione d'appello contiene una motivazione sufficiente e non apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile come nullità della sentenza non ricorre se la motivazione della decisione impugnata non è meramente apparente o perplessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata se la decisione impugnata espone una motivazione non apparente e consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito.
- La domanda di indennizzo per recesso unilaterale dell'appaltante richiede che la parte che la propone allegi e provi elementi idonei alla determinazione del mancato guadagno; in difetto, la pretesa non può essere accolta neppure equitativamente.
- Le regole di interpretazione del contratto possono dirsi violate solo quando il giudice abbia disatteso i canoni legali; non vi è violazione se il giudice di merito ha esaminato il testo contrattuale e ha compiuto un accertamento fattuale sulla sua portata.
- L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sufficienza o inattendibilità del corrispettivo pattuito e sulle risultanze tecniche è insindacabile in cassazione, salvo vizi specifici non ravvisati nel caso esaminato.
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