Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Nel corso dei lavori di rifacimento del lastrico solare di un edificio condominiale, un condomino proprietario di un appartamento ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua piovana verificatesi durante l’esecuzione dell’opera. Il Tribunale ha condannato in solido impresa appaltatrice e condominio; la Corte d’appello ha confermato la decisione. In Cassazione l’impresa ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per illegittima acquisizione e utilizzazione del fascicolo di un accertamento tecnico preventivo svoltosi senza la sua partecipazione, con conseguente illegittimità anche della condanna alle relative spese; 2) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la presenza di teli e le cautele già adottate, nonché il carattere eccezionale delle piogge e l’irrilevanza causale delle pressioni del condomino a eseguire i lavori senza indugio; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la responsabilità sarebbe stata affermata per una ragione diversa da quella dedotta in domanda, cioè per mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte; 4) violazione delle norme sulla liquidazione del danno, assumendo che l’importo fosse stato determinato senza distinguere il danno differenziale dal pregiudizio preesistente dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la consulenza tecnica preventiva ante causam, se ritualmente acquisita nel giudizio di cognizione, è una prova atipica liberamente valutabile e non inutilizzabile per la sola mancata partecipazione di una parte al procedimento preventivo; ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione delle spese dell’accertamento tecnico preventivo secondo i criteri di causalità e soccombenza. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché diretti, nella sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito: la Corte d’appello aveva già accertato che le piogge non avevano carattere di imprevedibilità ed eccezionalità nel contesto concreto, che l’impresa avrebbe dovuto sospendere i lavori o adottare cautele idonee, che la regola dell’arte include anche tali cautele e che la liquidazione riguardava solo i danni riconducibili all’evento in corso di esecuzione e non quelli preesistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di censura per nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio
la categoria dell’inutilizzabilità prevista in ambito penale non è ritenuta applicabile al processo civile
le spese dell’accertamento tecnico preventivo e del giudizio seguono il criterio ordinario di soccombenza
il giudice può escludere dalla ripetizione le spese di consulenza di parte se eccessive o superflue
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto in concreto non applicabile perché la condotta del condomino non ha inciso causalmente sul danno
invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta meramente di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La consulenza tecnica preventiva ante causam, se ritualmente acquisita nel giudizio di cognizione, ha valore di prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice, anche se nel procedimento preventivo non hanno partecipato tutti i soggetti poi parti del giudizio di merito.
- Nel processo civile non opera un’inutilizzabilità automatica, di matrice penalistica, per il mancato contraddittorio nella fase di accertamento tecnico preventivo; il contraddittorio è garantito dalle modalità di introduzione e discussione della prova nel successivo giudizio.
- Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam seguono il criterio di causalità e, nel successivo giudizio di merito, vanno regolate secondo i criteri ordinari di soccombenza.
- In tema di infiltrazioni derivanti da lavori edili, il caso fortuito non può essere fondato su mere valutazioni astratte o su dati di comune esperienza, ma richiede un accertamento concreto dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità dell’evento meteorologico nel contesto specifico, anche mediante dati pluviometrici o scientifici pertinenti.
- La regola dell’arte nell’esecuzione dell’opera comprende non solo la corretta esecuzione materiale, ma anche la tempistica e le cautele necessarie per evitare danni prevedibili durante i lavori.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura per motivazione, omesso esame o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando la critica investe in realtà l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- La liquidazione del danno deve essere limitata al pregiudizio causalmente riferibile all’evento dedotto in causa e non può estendersi a danni preesistenti già compromessi prima del fatto dannoso.
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