Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalle parti controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la rinuncia è stata accettata. La decisione non affronta il merito delle censure contro la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato ai controricorrenti. I controricorrenti hanno a loro volta notificato dichiarazione di accettazione della rinuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo di cassazione. Dal testo non emerge la natura sostanziale della controversia definita dalla sentenza di merito, né i motivi originari del ricorso, perché la decisione di legittimità si limita a prendere atto della rinuncia e della sua accettazione.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per affermare che l'atto di rinuncia risponde ai requisiti di legge necessari ai fini della declaratoria di estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata e accettata dai controricorrenti, comporta l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte resistente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite secondo quanto rilevato dalla Corte nel caso concreto.
- La declaratoria di estinzione preclude qualsiasi esame nel merito dei motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
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