Cassazione Civile, Ordinanza n. 33026/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una psicologa ambulatoriale che aveva prestato attività in favore della soppressa USL di Taranto in forza di convenzioni a tempo determinato. La lavoratrice chiedeva il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo 1 marzo 1987-31 dicembre 1995, danno dedotto come eventuale perdita o riduzione del trattamento pensionistico. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'ASL, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria, l'obbligo contributivo fondato sull'art. 48 dell'ACN 23 marzo 2005 e la non prescrizione dell'azione risarcitoria. Nel ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo o della Corte dei conti; difetto di legittimazione passiva dell'ASL per la parte di pretesa riferita a rapporti sorti con la soppressa USL prima del 1995; erronea interpretazione dell'ACN e delle norme richiamate per sostenere che l'obbligo contributivo riguardasse solo i medici specialisti; prescrizione dell'azione risarcitoria, che l'ente assumeva decorrente già dalla prescrizione dei contributi; inapplicabilità della disciplina sulla Gestione separata, che sarebbe sorta solo dal 1996; improcedibilità della domanda in ragione della proroga dei termini di regolarizzazione contributiva; carenza o apparenza della motivazione e erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL per la parte della domanda concernente il periodo dal 1 marzo 1987 al 31 dicembre 1994, poiché per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994 la legittimazione passiva spetta alle Regioni/gestioni liquidatorie e non alle nuove ASL. Ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi: ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario; ha escluso vizi motivazionali; ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione dell'azione risarcitoria, ribadendo che essa decorre solo quando si verifica anche la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale; ha reputato inammissibili le censure sulla disciplina contrattuale e sulla Gestione separata per difetto di specificità o di pertinenza; ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta nei confronti dell'ASL per il periodo fino al 31 dicembre 1994. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
invocato per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte ha però confermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta in costanza di rapporto proseguito oltre il 30 giugno 1998.
art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998
richiamato dalla ricorrente per sostenere la devoluzione della controversia al giudice amministrativo per la fase anteriore al 1998; la Corte ha escluso tale esito perché la fattispecie era unitaria e il rapporto era proseguito oltre la data spartiacque.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
norma letta nel senso che la giurisdizione ordinaria è regola per le questioni che riguardino anche parzialmente il periodo successivo al 30 giugno 1998, residuando la giurisdizione amministrativa solo per le controversie riferite unicamente al periodo anteriore.
art. 1, comma 2, Codice di Giustizia Contabile
richiamato nel motivo sulla giurisdizione; la Corte ha ritenuto insussistente la devoluzione alla Corte dei conti perché la domanda riguardava il risarcimento del danno da omissione contributiva, non il diritto o la misura della pensione.
richiamato per contestare la legittimazione passiva dell'ASL in relazione ai rapporti sorti con le soppresse USL.
art. 5, comma 1, l.r. n. 39 del 2006
invocato per sostenere che i debiti anteriori gravassero su soggetti diversi dalla nuova ASL.
art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994
interpretato, in combinazione con la giurisprudenza richiamata, nel senso che per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994 la legittimazione passiva non è delle nuove ASL ma delle Regioni/gestioni stralcio-liquidatorie.
art. 12 dell'ACN 23 marzo 2005
richiamato unitamente all'art. 48 per contestare l'applicabilità della disciplina al caso; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di confronto con la decisione impugnata.
art. 48 dell'ACN 23 marzo 2005
considerato dalla sentenza di merito come fonte dell'obbligo contributivo; la Corte di cassazione non ha rivalutato nel merito tale interpretazione, dichiarando inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 1 d.P.R. 22 ottobre 1981
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che la disciplina riguardasse solo i medici specialisti.
invocato dalla ricorrente nel quadro della tesi sull'ambito soggettivo dell'obbligo contributivo.
art. 12 preleggi
richiamato per l'ermeneutica contrattuale e per la lettura dell'art. 360 n. 5 c.p.c. secondo il minimo costituzionale della motivazione.
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva decorre, secondo la Corte, dal momento in cui coesistono inadempienza contributiva e perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa decorrenza del termine; la Corte ha respinto la tesi perché il danno risarcibile sorge solo al verificarsi della perdita pensionistica.
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sulla tutela previdenziale, ma non accolto dalla Corte.
invocato per sostenere il concorso colposo della lavoratrice nel danno, per mancati atti interruttivi; la Corte ha escluso la rilevanza di tale argomento alla luce del momento di insorgenza del diritto risarcitorio.
richiamata per sostenere che l'obbligo contributivo potesse sorgere solo dal 1 gennaio 1996 con l'istituzione della Gestione separata; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente al periodo 1987-1995.
art. 9, comma 3, lett. b), d.l. n. 228 del 2021
richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di improcedibilità; la Corte ha ritenuto la norma non pertinente perché riferita alla Gestione separata e a contributi dovuti dal 1 gennaio 1996.
art. 3, comma 10-ter, l. n. 335 del 1995
richiamato come disposizione introdotta dal d.l. n. 228 del 2021; la Corte ne ha escluso l'applicabilità alla fattispecie, relativa a omissioni contributive anteriori al 1996.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza di anomalia motivazionale.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati in relazione ai vizi motivazionali e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente nei limiti del sindacato di legittimità.
invocati per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ricordando la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al risarcimento del danno da omesso versamento contributivo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda è proposta in costanza di un rapporto di lavoro o convenzionale proseguito oltre il 30 giugno 1998 e la fattispecie dedotta è unitaria, anche se l'omissione ha origine in un periodo antecedente.
- La domanda di risarcimento per omissione contributiva si distingue dalla domanda sul diritto o sulla misura della pensione: la prima appartiene al giudice del rapporto, la seconda può ricadere nella giurisdizione della Corte dei conti quando proposta dal pensionato in relazione esclusiva al trattamento previdenziale.
- Per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, relativi a rapporti facenti capo alle soppresse USL, la legittimazione passiva non spetta alle nuove ASL, ma ai soggetti pubblici subentrati nella gestione liquidatoria secondo la disciplina di successione ex lege.
- In tema di responsabilità per omissione contributiva, il diritto al risarcimento sorge solo quando coesistono l'inadempimento contributivo e la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale.
- Non è sufficiente denunciare in cassazione una motivazione soltanto sintetica o non ampia: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di tale confronto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La disciplina sopravvenuta sulla Gestione separata e sulla regolarizzazione dei relativi contributi non è applicabile a controversie che riguardino omissioni contributive riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1996.
- La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo in casi specifici; la compensazione, ove motivata dal giudice di merito, resta espressione di discrezionalità non censurabile nei limiti invocati dalla parte soccombente.
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