Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva ammesso il credito del lavoratore solo in parte, rigettando la domanda di ammissione della quota di trattamento di fine rapporto (TFR). Il giudice di merito aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse proseguito con la cessione del ramo d'azienda alle dipendenze della cessionaria, sicché non si era verificato il presupposto della cessazione del rapporto e, quindi, della esigibilità del TFR. Aveva inoltre escluso l'applicabilità della disciplina più recente dell'art. 47 l. n. 428/1990, come novellato dal Codice della crisi, per ragioni temporali e perché la vecchia formulazione richiedeva l'omologazione del concordato, non avvenuta nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. n. 428/1990 e 2112 c.c., sostenendo che, nel contesto di un concordato preventivo liquidatorio con autorizzazione alla vendita dell'azienda, l'acquirente aveva assunto il personale ex novo e il rapporto con la cedente si era di fatto cessato; deduceva quindi che il TFR maturato fino a quel momento dovesse essere ammesso al passivo del fallimento della cedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in larga parte inammissibile perché costruito su un diverso accertamento fattuale rispetto a quello compiuto dal tribunale, che aveva invece accertato la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e non una nuova assunzione con cessazione del precedente rapporto. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato: secondo la disciplina applicabile ratione temporis, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda con continuazione del rapporto alle dipendenze del cessionario il credito per TFR non è ancora sorto, poiché esso diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto. La Corte ha inoltre condiviso la non applicabilità della novella dell'art. 47 l. n. 428/1990 entrata in vigore il 15 luglio 2022, non retroattiva rispetto alla fattispecie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come base del trasferimento dell'azienda nell'ambito della procedura concorsuale e dell'esclusione della solidarietà dell'acquirente per i debiti anteriori.
Nella formulazione previgente, rilevante ratione temporis, presupponeva l'omologazione del concordato preventivo ai fini della disciplina speciale sul trasferimento d'azienda e del TFR; la versione novellata dal Codice della crisi, entrata in vigore il 15 luglio 2022, non è stata ritenuta applicabile al caso concreto.
È stato considerato il riferimento codicistico sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la prosecuzione del rapporto con il cessionario esclude, nella disciplina applicabile, la maturazione/esigibilità immediata del TFR nei confronti del cedente.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
È la norma processuale evocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato per motivare il rinvio alle precedenti pronunce di legittimità già rese su controversie analoghe.
art. 368, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 14/2019
Ha modificato l'art. 47 l. n. 428/1990, sostituendo il comma 5.
art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 14/2019
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990, che prevede l'immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente nelle ipotesi indicate dal comma 5.
art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019
Indica la data di entrata in vigore della disciplina novellata richiamata dalla Corte (15 luglio 2022).
art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Richiamato nella nuova formulazione dell'art. 47 l. n. 428/1990 come base per i contratti collettivi in deroga all'art. 2112 c.c.
Richiamato nella nuova formulazione dell'art. 47 l. n. 428/1990 con riferimento agli accordi individuali in sedi protette.
art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292
Richiamato come presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 47 l. n. 428/1990.
art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
Richiamato nella disciplina del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro diversi dal TFR.
art. 84, comma 5, codice della crisi e dell'insolvenza
Richiamato nella nuova disciplina per il pagamento dei crediti di TFR nel concordato preventivo, nel rispetto della percentuale di soddisfazione stabilita.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne ha rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 47 l. n. 428/1990, il credito per trattamento di fine rapporto non può essere ammesso al passivo del cedente se il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità presso il cessionario, poiché il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- La disciplina introdotta dal Codice della crisi in materia di trasferimento d'azienda in procedure concorsuali non si applica retroattivamente alle procedure già aperte prima della sua entrata in vigore, salvo specifica continuità tra i due regimi interpretativi.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su un presupposto fattuale diverso da quello accertato dal giudice di merito, senza una puntuale censura dell'accertamento compiuto nella decisione impugnata.
- Quando la norma speciale previgente richiede come fatto costitutivo l'omologazione del concordato preventivo, la sua applicazione non può essere estesa a fattispecie in cui l'omologazione non sia intervenuta.
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