Cassazione Civile, Ordinanza n. 32905/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro relativo all'inquadramento contrattuale di un addetto/responsabile di negozio presso un punto vendita di una società del settore cooperative di consumo. In appello era stato riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL e condannata la società al pagamento di differenze retributive per il periodo 8.3.2004-31.12.2009. La Corte territoriale aveva ritenuto che i compiti svolti non si esaurissero nel coordinamento del personale, ma includessero decisione degli ordini, controllo merce, gestione dei turni, straordinari nei limiti aziendali e responsabilità degli incassi; aveva invece escluso le differenze per lavoro straordinario perché la relativa domanda non sarebbe stata ritualmente proposta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato gli atti processuali e ritenuto non proposta la domanda di pagamento delle differenze per lavoro straordinario; omessa pronuncia sulla stessa domanda; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al principio tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatto decisivo poiché la Corte aveva comunque disposto la consulenza anche sulla quantificazione del lavoro straordinario e non aveva considerato la memoria conclusionale. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, deducendo la violazione del CCNL nel punto in cui la Corte d'appello aveva individuato i criteri distintivi tra secondo e terzo livello nella maggiore ampiezza dei poteri e della responsabilità del gestore, e lamentando omesso esame di elementi istruttori (testimonianze) sugli aspetti dimensionali dell'esercizio e sulle mansioni svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale circa la mancata proposizione originaria della domanda di straordinario: la censura del lavoratore si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa, senza specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici degli atti processuali, e il giudice di merito aveva comunque spiegato sulla base degli atti e dei conteggi che tale domanda non risultava proposta. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società: il primo motivo era improcedibile per mancato deposito del testo integrale del CCNL, necessario nel giudizio di legittimità per scrutinare la doglianza sull'interpretazione delle clausole contrattuali; il secondo motivo era inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo, essendo stato comunque considerato il fatto storico rilevante relativo alle mansioni e alle dimensioni del punto vendita. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da entrambe le parti.
Norme richiamate
Il giudice di legittimità ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente verificato l'originaria portata della domanda e che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa lettura degli atti processuali.
È richiamato come norma dei criteri di interpretazione degli atti processuali: chi contesta l'interpretazione del giudice di merito deve indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e il contenuto dell'atto asseritamente mal interpretato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per dedurre violazione di legge, utilizzato per i motivi che lamentavano errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del CCNL.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omessa pronuncia sulla domanda di lavoro straordinario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È ricordato nei limiti del vizio di omesso esame: non consente di rivalutare le prove o di denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
La Corte afferma che la censura sull'interpretazione degli atti processuali deve essere formulata in termini di violazione dei canoni ermeneutici, indicando le specifiche incongruenze della decisione rispetto a tali criteri.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente incidentale che deduce violazione del contratto collettivo deve depositarne il testo integrale, pena l'improcedibilità del ricorso.
Il deposito integrale del contratto collettivo è necessario per applicare il criterio di interpretazione sistematica delle clausole, valutandole le une per mezzo delle altre.
La Corte ribadisce che non è consentito in cassazione censurare la complessiva valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, contrapponendovi una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione l'interpretazione degli atti processuali deve individuare specificamente i canoni ermeneutici violati e riportare il contenuto dell'atto asseritamente interpretato male; non basta proporre una lettura alternativa del medesimo atto.
- La deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'interpretazione di un contratto collettivo è improcedibile se non è depositato il testo integrale del contratto, poiché il sindacato di legittimità richiede la verifica complessiva delle clausole rilevanti.
- Ai fini dell'interpretazione del contratto collettivo, le clausole vanno lette sistematicamente le une per mezzo delle altre, sicché non è sufficiente produrre un estratto del testo contrattuale.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se la domanda sia stata ritualmente proposta e sia effettivamente rimasta priva di decisione; se il giudice motiva sulla mancata proposizione originaria della domanda, la censura si traduce in una contestazione di merito non ammissibile in cassazione.
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