Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il Tribunale aveva ammesso in via privilegiata il creditore solo per una parte dei crediti vantati, rigettando invece la domanda di ammissione del credito per quota di TFR. La decisione di merito si fondava sull’assunto che il rapporto di lavoro fosse proseguito con la cessione del ramo d’azienda alle dipendenze della società cessionaria e, quindi, che non si fosse verificata la cessazione del rapporto, presupposto ritenuto necessario per l’esigibilità del TFR secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. n. 428/1990 e 2112 c.c., sostenendo che, nel contesto di un concordato preventivo liquidatorio con vendita dell’azienda, il trasferimento avrebbe comportato la cessazione del rapporto con la cedente e la conseguente immediata esigibilità del TFR. Ha inoltre richiamato la documentazione relativa alla vendita del complesso aziendale e alla successiva assunzione da parte della cessionaria, sostenendo che quest’ultima aveva accantonato solo il TFR maturato dal nuovo rapporto. Il fallimento resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo nullità della motivazione del decreto per contraddittorietà e apparenza, assumendo che il Tribunale avesse utilizzato documenti privi di autonoma efficacia probatoria per determinare il quantum del credito ammesso.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondato il motivo e, per la parte in cui si fondava su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal Tribunale, anche inammissibile. Ha osservato che la disciplina invocata dal ricorrente era quella anteriore alla novella introdotta dal Codice della crisi d’impresa, non applicabile ratione temporis; ha inoltre ribadito che, nella disciplina previgente, se il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del cessionario, il credito per TFR non è ancora sorto, perché l’esigibilità resta rinviata alla cessazione del rapporto. Ha quindi confermato la correttezza del decreto impugnato, che aveva escluso sia la cessazione del rapporto, sia l’omologazione del concordato quale fatto costitutivo richiesto dalla disciplina allora vigente. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il vizio di nullità/motivazione apparente, rilevando che il Tribunale aveva seguito un percorso argomentativo логico e coerente: aveva valorizzato la dichiarazione dei redditi munita di data certa per provare l’an del credito e le buste paga solo come supporto per la quantificazione, escludendo invece i contributi relativi al 2016 per difetto di autonoma prova. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105 L. Fall.
richiamato come disciplina del trasferimento d'azienda nell'ambito della procedura concorsuale e dell'eventuale esclusione della responsabilità per debiti anteriori, ma non idoneo a fondare la pretesa al TFR nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 47 L. 428/1990
la Corte distingue tra testo previgente e testo novellato: il primo, applicabile ratione temporis, collegava l’immediata esigibilità del TFR all’omologazione del concordato; il secondo, entrato in vigore successivamente, prevede l’esigibilità immediata nei casi di trasferimento d’azienda in procedure concorsuali liquidatorie e non è applicabile alla fattispecie.
art. 2112 c.c.
è richiamato per affermare che, quando il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario, non si verifica la cessazione del rapporto e quindi non matura l’esigibilità del TFR secondo la disciplina previgente; la nuova disciplina, invece, deroga al comma 2 nei casi previsti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso principale per denunciare violazione di legge; la Corte reputa la censura infondata e, in parte, inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto non conforme a quello di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per dedurre nullità del decreto per motivazione apparente/contraddittoria; la Corte esclude la sussistenza dell’anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di nullità per motivazione del provvedimento; la Corte lo considera non violato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel rinvio alla motivazione di precedenti decisioni e alla tecnica di motivazione per relationem.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione sufficiente e non apparente; la Corte esclude il suo vulnus nel caso concreto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale seguito dalla Corte in cassazione.
art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019
richiamato per individuare la data di entrata in vigore della disciplina del Codice della crisi, rilevante ai fini dell’inapplicabilità ratione temporis della novella.
art. 368, comma 4, lett. c) e d), d.lgs. n. 14/2019
richiamato per la modifica dell’art. 47 l. 428/1990 e l’introduzione della disciplina che rende immediatamente esigibile il TFR nei casi ivi previsti.
art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
richiamato nella nuova formulazione dell’art. 47 l. 428/1990 per i contratti collettivi stipulabili in deroga all’art. 2112 c.c.
art. 2113 c.c.
richiamato come sede in cui possono essere sottoscritti gli accordi individuali previsti dalla nuova disciplina del trasferimento d’azienda in procedure concorsuali.
art. 84, comma 5, cod. crisi d’impresa e dell’insolvenza
richiamato nel testo della nuova disciplina per il coordinamento con la soddisfazione dei crediti in sede di concordato preventivo.
art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 292
richiamato come presupposto dell’intervento del Fondo di garanzia nei casi di trasferimento del rapporto senza soluzione di continuità.
art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato per la disciplina dei crediti di lavoro diversi dal TFR nei casi di trasferimento d’azienda previsti dalla nuova normativa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nella disciplina previgente dell’art. 47 l. n. 428/1990, applicabile alle procedure aperte prima della riforma, il credito per trattamento di fine rapporto non è esigibile se il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario dell’azienda: il TFR matura progressivamente, ma diventa dovuto solo alla cessazione del rapporto.
- La disciplina introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in tema di trasferimento d’azienda in procedure concorsuali costituisce una scelta di discontinuità rispetto al precedente orientamento e non può essere applicata retroattivamente alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore.
- In sede di legittimità, il motivo che deduce violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, mira in realtà a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella accertata dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile come nullità del provvedimento sussiste solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, quali mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità; non è sufficiente la mera critica alla valutazione delle prove.
- Ai fini della prova del credito ammesso allo stato passivo, il giudice può utilizzare documenti diversi con funzioni differenti: un documento può provare l’an del credito, mentre altri documenti possono servire soltanto a determinarne il quantum, se inseriti in un quadro argomentativo coerente.
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