Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il giudizio traeva origine dalla domanda di un dipendente volta a ottenere un superiore inquadramento professionale. La Corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità di tale domanda ritenendo che una conciliazione in sede sindacale del 20.10.2017 avesse definito in senso transattivo anche la pretesa relativa all'inquadramento. Nel giudizio di merito era stata inoltre esclusa la necessità di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito di un diverso procedimento pregiudicante, avente a oggetto la nullità o annullabilità dell'accordo conciliativo, e anche la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. Avverso la sentenza di appello il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Richiamato per escludere la sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria del processo in attesa della definizione del giudizio pregiudicante sulla validità dell'accordo conciliativo.
art. 337 c.p.c.
Richiamato per negare la sospensione facoltativa del processo.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato come norma sul controricorso e sulla trattazione camerale con memoria.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato quale disciplina del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel termine assegnato.
art. 390 c.p.c.
Base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 391, comma quarto, c.p.c.
Applicato per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di reciproca adesione alla rinuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha chiarito che l'estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e quindi non fa scattare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita intimata o controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando l'estinzione consegue a rinuncia accettata con reciproca adesione delle parti, la Corte non provvede sulle spese processuali.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per tali ipotesi.
- Le questioni sulla sospensione necessaria o facoltativa del processo restano assorbite se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
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