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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32889/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a un dirigente di una società di trasporto pubblico. In primo grado era stata riconosciuta la natura ritorsiva del recesso; la Corte d’appello, in riforma, ha invece ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, escludendone la ritorsività. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 12727/2024. Contro tale ordinanza ha poi proposto ricorso per revocazione deducendo un unico motivo articolato in due profili: (1) un asserito errore percettivo nella parte dell’ordinanza in cui si affermava che il dirigente avesse trascurato di considerare la riduzione unilaterale dello stipendio come antecedente all’iniziativa aziendale e concordata in intese sindacali cui egli avrebbe aderito; secondo il ricorrente, egli sarebbe stato estraneo all’accordo sindacale richiamato e vincolato soltanto a un diverso accordo Federmanager che prevedeva la revisione del trattamento economico mediante accordo individuale; (2) un ulteriore errore per omesso esame della prima parte del secondo motivo del ricorso originario, relativa alla asserita non applicabilità al dirigente di accordi stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative della categoria. Il ricorrente sosteneva che tali errori avrebbero inciso decisivamente sulla legittimità della condotta datoriale e, per riflesso, sulla valutazione della sua reazione e del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure, benché prospettate come errori percettivi, investissero in realtà l’interpretazione degli accordi negoziali richiamati e la valutazione giuridica della condotta datoriale, quindi non un errore di fatto revocatorio ma un errore di giudizio o, per il secondo profilo, un dedotto error in procedendo estraneo all’art. 395 n. 4 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 St. lav.

    Richiamato come norma la cui violazione era stata affermata dalla Corte d’appello per ritenere illegittimo il licenziamento.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Usato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Interpretato, in combinato con l’art. 395 n. 4 c.p.c., nel senso di limitare la revocazione delle decisioni di cassazione ai soli casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè per una falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di fatti storici, non per errori di diritto o di valutazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. riguarda solo la falsa percezione di un fatto storico già risultante dagli atti e non consente di censurare l’interpretazione di documenti, accordi o risultanze processuali, né la valutazione giuridica che il giudice ne abbia tratto.
  • Non può essere proposta con il rimedio della revocazione una critica che, sotto l’etichetta dell’errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione la correttezza giuridica della decisione di legittimità.
  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione ha carattere eccezionale e tassativo: sono inammissibili le censure che esulino dalla mera svista percettiva su fatti non oggetto di precedente controversia.
  • La deduzione di un omesso esame di un motivo o di una sua parte, quando si traduca in denuncia di error in procedendo o di difetto di pronuncia, non integra di per sé un errore revocatorio.
  • L’inammissibilità del ricorso per revocazione comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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