Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro nell'ambito della logistica/autotrasporto, con più lavoratori che avevano chiesto l'esatto inquadramento contrattuale e differenze retributive. Il Tribunale aveva riconosciuto a tre soci lavoratori il diritto all'inquadramento nel livello 3 Super del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica e aveva condannato la cooperativa datrice, insieme ad altri soggetti coinvolti nell'appalto/rapporto, al pagamento di differenze retributive e di ulteriori voci economiche (permessi ROL, festività e ex festività non godute, primi tre giorni di malattia, premio di risultato, EDR per uno dei lavoratori). La Corte d'appello aveva confermato la decisione. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dei contratti collettivi di settore, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'applicazione del livello di inserimento 6J ai neoassunti e mal interpretato i criteri di inquadramento tra 4J, 4S, 3J e 3S; (2) analoga censura sull'inquadramento nel livello 3 Super, lamentando che fosse stata valorizzata solo la complessità dei mezzi e non anche autonomia e discrezionalità; (3) violazione delle regole processuali e dell'onere della prova in tema di premio di risultato, contestando la valutazione delle prove e la mancata ammissione di una CTU contabile; (4) falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. e del CCNL in materia di malattia, contestando il diritto dei soci lavoratori alla retribuzione dei giorni di carenza e all'integrazione dell'indennità INPS; (5) nullità della sentenza/procedimento e violazione delle norme sulle preclusioni e sull'onere probatorio per la mancata ammissione di CTU contabile. Nel corso del giudizio di legittimità, per due lavoratori è intervenuta conciliazione sindacale con cessazione della materia del contendere; il ricorso è stato quindi esaminato solo con riferimento alla posizione del lavoratore rimasto in controversia. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i soci cooperatori solo quando svolgano le mansioni proprie di quei livelli e che l'inquadramento nel livello 3 Super era stato correttamente individuato dai giudici di merito in base alla maggiore complessità dei mezzi, al grado di responsabilità e autonomia e all'attività concreta di guida di mezzi impegnativi in area di cantiere. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione, nonché la mancata ammissione della CTU contabile, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, interpretando il CCNL nel senso che, per i soci lavoratori subordinati, opera il principio dell'integrale corresponsione della retribuzione in caso di malattia, in mancanza di una deroga espressa, e richiamando la giurisprudenza di legittimità sul trattamento economico minimo non deteriore per il socio lavoratore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché riguardante soltanto una posizione processuale definita per conciliazione e quindi estranea all'oggetto residuo del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato quanto al lavoratore ancora in causa, con cessazione della materia del contendere per gli altri due; non sono state liquidate spese per difetto di rituale controricorso degli intimati non costituiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti con due lavoratori per intervenuta conciliazione sindacale, compensando le spese relative. Quanto al lavoratore rimasto in giudizio, ha rigettato il ricorso della cooperativa: ha confermato l'interpretazione dei livelli contrattuali di inserimento e del livello 3 Super, ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare il merito e le prove, ha confermato il diritto del socio lavoratore alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia e all'integrazione del trattamento, e ha escluso che la mancata CTU contabile integrasse violazione del diritto di difesa. Non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata rituale costituzione degli intimati e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Richiamato per il corretto inquadramento professionale in base alle mansioni effettivamente svolte e per escludere che il livello di inserimento possa essere applicato a mansioni non corrispondenti.
art. 1362 c.c.
Usato come criterio ermeneutico del contratto collettivo, da applicare secondo il senso letterale e la ratio del precetto contrattuale.
art. 1363 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione sistematica delle clausole del CCNL.
art. 111 Cost.
Evocato nel terzo motivo per contestare la disciplina processuale dell'onere di contestazione e della valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e la pretesa mancata contestazione dei fatti allegati.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in materia di contestazione e difese nel rito del lavoro.
art. 146 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle preclusioni processuali.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e la mancata ammissione della CTU contabile.
art. 198 c.p.c.
Richiamato quale norma inerente alla consulenza/istruzione probatoria nel processo.
art. 2110 c.c.
Invocato sul trattamento economico di malattia; la Corte ha ritenuto superfluo esaminarlo oltre, poiché il CCNL già garantiva la retribuzione integrale in favore del socio lavoratore.
art. 63 CCNL 1.8.2013 Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Interpretato nel senso che prevede, per i soci lavoratori, il diritto all'integrale corresponsione della retribuzione in caso di malattia, salvo deroga espressa non rinvenuta.
art. 61 co. 15 CCNL 1.8.2013 Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Richiamato in combinazione con l'art. 63 del CCNL come base della disciplina del trattamento economico in caso di malattia.
art. 429 c.p.c.
Richiamato per la liquidazione di accessori sulle differenze retributive riconosciute in primo grado.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
L. 142/2001
Richiamata nel passaggio in cui la Corte afferma che il socio lavoratore subordinato non può ricevere un trattamento peggiore rispetto al lavoratore non socio.
D.P.R. 602/1970
Richiamato per chiarire che la disciplina ivi prevista riguarda i rapporti tra cooperativa e istituti previdenziali e non deroga, per il socio lavoratore, alla regola contrattuale favorevole.
D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Richiamato come intervento modificativo del D.P.R. 602/1970 nel contesto della disciplina di malattia e infortunio.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto collettivo, il giudice deve utilizzare i criteri ermeneutici codicistici e valorizzare in modo coordinato il dato letterale e la ratio della clausola, senza attribuire priorità automatica all'uno o all'altra.
- Le clausole di inquadramento che prevedono livelli di inserimento per neoassunti o soci cooperatori si applicano solo alle mansioni effettivamente riconducibili a quei livelli; non possono essere estese a lavorazioni più complesse solo in ragione della mera anzianità d'ingresso.
- Il discrimine tra livelli professionali nel settore autotrasporto/logistica può dipendere, oltre che dalla tipologia del mezzo, dal grado di responsabilità, autonomia, complessità della guida e caratteristiche del contesto operativo in cui la prestazione si svolge.
- Le censure in cassazione che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato e non ricorrano vizi riconducibili all'art. 360 n. 5 c.p.c.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, ma uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito sulla base della necessità o opportunità di acquisire specifiche cognizioni tecniche.
- Per il socio lavoratore subordinato opera, salvo deroga espressa, la disciplina contrattuale più favorevole sul trattamento economico di malattia; non è consentito un trattamento deteriore rispetto a quello del lavoratore non socio.
- Quando il CCNL rinvia a norme di legge o a discipline previdenziali per profili che riguardano i rapporti tra cooperativa e istituti esterni, tale rinvio non elimina né riduce, per il rapporto di lavoro del socio, i diritti economici espressamente riconosciuti dalla contrattazione collettiva di settore.
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