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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03955/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2005. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi, vizi della notificazione per mancanza della relata sull'esemplare consegnato, difetto di prova della sottoscrizione del ruolo, omissione dell'avviso bonario o della comunicazione di irregolarità, oltre a censure sulla motivazione della cartella, sul responsabile del procedimento, sul ruolo, sulla sottoscrizione e sulle spese di lite. La CTR aveva respinto l'appello; in cassazione la società ha riproposto quattro motivi: (1) nullità/inesistenza della notifica e omessa pronuncia sulla notificazione da parte di soggetto legittimato; (2) erronea ripartizione dell'onere della prova sulla sottoscrizione del ruolo; (3) illegittimità della cartella senza avviso bonario/comunicazione di irregolarità e senza previo contraddittorio; (4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. In particolare, ha affermato che la mancanza della relata sulla copia consegnata al contribuente non integra inesistenza della notificazione ma, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo; che l'omessa sottoscrizione del ruolo non è assistita da sanzione specifica e il contribuente deve provare concretamente il vizio o la mancata riferibilità dell'atto all'Amministrazione; che, nel controllo automatizzato su dati dichiarati dal contribuente e in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non è necessario l'avviso bonario/comunicazione di irregolarità né il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, l. 212/2000. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per genericità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento; la Corte ha escluso che la mancanza della relata sulla copia consegnata integri inesistenza della notifica.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo sulla notificazione; la Corte ha ricondotto le irregolarità della notificazione nell'alveo della nullità sanabile, non dell'inesistenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia per la prova della notificazione sia per la prova della sottoscrizione del ruolo; la Corte ha ribadito che grava sul contribuente l'onere di provare specificamente i vizi allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come violazione per omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato il vizio decisorio prospettato.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notificazione; la Corte ha escluso che le irregolarità denunciate comportassero inesistenza della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Applicato per ritenere sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché l'atto è comunque pervenuto al destinatario.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per distinguere nullità e inesistenza della notificazione; la Corte ha affermato che le difformità dal modello legale, salvo mancanza degli elementi essenziali, sono nullità.

  • art. 6, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel primo motivo; non è stata ravvisata una violazione utile a fondare l'invalidità della cartella notificata.

  • art. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha affermato che la norma non prevede una sanzione per l'omessa sottoscrizione del ruolo, con conseguente presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per sostenere che, in presenza di atto vincolato come il ruolo, i vizi formali non determinano invalidità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per il controllo automatizzato; la Corte ha distinto la comunicazione di irregolarità dall'avviso endoprocedimentale e ha ritenuto legittima la cartella senza preventiva comunicazione nei casi di mero mancato pagamento di somme dichiarate.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in modo analogo all'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per il controllo automatizzato IVA.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ha precisato che il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in ogni ipotesi di liquidazione automatizzata.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Richiamato nel motivo sul controllo automatizzato e sull'avviso bonario; la Corte ha confermato la legittimità della cartella in mancanza di comunicazione preventiva nelle ipotesi di somme dichiarate ma non versate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per le spese di lite; la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e priva di specifica indicazione degli errori e delle voci tariffarie asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto, a fronte del rigetto del ricorso, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione non è inesistente quando esiste un'attività di trasmissione compiuta da un soggetto legittimato e l'atto è comunque pervenuto al destinatario; le difformità dal modello legale, salvo mancanza degli elementi essenziali, integrano al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo d'imposta non comporta automaticamente nullità o inesistenza dell'atto, in mancanza di una specifica sanzione; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo da cui promana e incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare specifici elementi contrari.
  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la comunicazione di irregolarità e l'avviso bonario non sono necessari quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate dal contribuente e non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, L. 212/2000 non è generalizzato nelle liquidazioni automatizzate, ma presuppone specifiche incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Le censure sulle spese di lite in cassazione devono essere specifiche: la deduzione generica di violazione dei parametri tariffari è inammissibile se non indica le voci violate e le ragioni dell'errore del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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