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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06432/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un medico convenzionato per il pagamento dell'indennità di rischio prevista da un Accordo Integrativo Regionale abruzzese, pari a 4 euro l'ora e non corrisposta dal luglio 2017. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione e la Corte d'appello ha revocato il decreto, ritenendo nulla la clausola regionale che riconosceva l'indennità perché contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale, il quale consente interventi della contrattazione regionale solo entro limiti specifici e per compensi legati a particolari e specifiche condizioni di disagio, non essendo invece sufficiente una previsione automatica e generalizzata per tutti i medici della continuità assistenziale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: violazione delle norme che disciplinano la contrattazione collettiva del personale convenzionato e del principio di uniformità del trattamento economico; violazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2005, sostenendo che l'art. 72 non escludesse compensi ulteriori e che l'art. 14 consentisse di valorizzare le peculiarità regionali; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sul divieto di simulazione/frode, sostenendo che l'accordo regionale fosse fondato su una valutazione effettiva delle condizioni di rischio e disagio delle sedi abruzzesi. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un precedente conforme in una fattispecie sovrapponibile: la contrattazione regionale non può validamente prevedere una maggiorazione economica generalizzata in contrasto con il quadro nazionale; l'art. 14 dell'Accordo Nazionale consente solo la definizione di parametri per particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre qui mancava una tale specificazione, sicché l'indennità si risolveva in una non consentita maggiorazione del compenso orario. La Corte ha anche osservato che la deduzione del ricorrente circa la pericolosità diffusa delle sedi di continuità assistenziale implicava una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso

  • art. 4, comma 9, L. 412/1991

    richiamato quale base del sistema di contrattazione del personale convenzionato e del limite alla contrattazione decentrata

  • art. 52, comma 27, L. 289/2002

    norma di modifica richiamata dal ricorrente nel quadro delle regole sulla contrattazione

  • artt. 40 e 45 d.lgs. 165/2001

    richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della contrattazione collettiva e del trattamento economico

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    richiamato come fonte del rapporto convenzionale e della contrattazione degli accordi collettivi nazionali e regionali

  • art. 48 L. 833/1978

    richiamato come espressione del principio di uniformità del trattamento economico del personale convenzionato

  • art. 8 A.C.N. 20 gennaio 2005

    menzionato per sostenere i limiti della contrattazione regionale nella struttura del compenso

  • art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005

    consente agli accordi regionali di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, ma non una maggiorazione generalizzata del compenso

  • art. 72 A.C.N. 20 gennaio 2005

    invocato dal ricorrente per sostenere che l'onnicomprensività dell'importo orario non escludesse ulteriori compensi

  • art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Regione Abruzzo del 9.8.2006

    clausola ritenuta nulla perché prevedeva in modo generalizzato un'indennità di rischio per tutti i medici di continuità assistenziale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo sulla interpretazione dell'accordo regionale

  • art. 1344 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • artt. 115 e 416 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle risultanze di causa e della documentazione prodotta

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione del precedente conforme

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228

    richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva decentrata in materia di personale convenzionato non può introdurre emolumenti o maggiorazioni economiche in contrasto con la disciplina dettata dall'accordo nazionale, che costituisce il parametro superiore di legittimità della disciplina regionale.
  • Quando l'accordo nazionale consente alla contrattazione regionale di intervenire per valorizzare specifiche condizioni di disagio o difficoltà, la validità della previsione economica dipende dalla effettiva e puntuale individuazione di tali condizioni; una previsione automatica e generalizzata per tutti gli appartenenti alla categoria eccede il potere negoziale attribuito.
  • La mancata specificazione, nell'accordo regionale, dei parametri relativi a particolari e specifiche condizioni di disagio rende la clausola un'inammissibile maggiorazione del compenso orario, e quindi nulla per contrasto con il sistema nazionale.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una diversa valutazione del fatto attraverso la deduzione di una generalizzata situazione di rischio o disagio, se la clausola censurata non contenga già la necessaria specificazione delle circostanze rilevanti.
  • Il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati opera come limite alla differenziazione regionale del compenso, salvo che la differenziazione sia ancorata a parametri specifici e coerenti con la disciplina nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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