Cassazione Civile, Ordinanza n. 23070/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società agricola, recuperando: maggiori ricavi non dichiarati ricostruiti in via analitico-induttiva sulla base delle movimentazioni dei conti di mastro; prelevamenti da conti correnti bancari affluiti al conto cassa contanti; costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture di tre fornitori; altri costi non documentati. La CTP ha annullato solo la ripresa per maggiori ricavi e rigettato il resto; in appello la CTR ha respinto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi, la nullità della sentenza per motivazione apparente; la violazione delle norme sull'accertamento e sulla discrezionalità del metodo ricostruttivo del reddito; la violazione delle norme sulle operazioni oggettivamente inesistenti e sull'onere della prova; la violazione dell'art. 109 t.u.i.r. per i costi. La società, con ricorso incidentale, ha denunciato omessa pronuncia su vari motivi di appello e vizi di motivazione, soprattutto sul tema dell'autorizzazione alla proroga della verifica, della prova delle operazioni fatturate come fittizie e del corretto riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della società, nei limiti indicati in motivazione, rigettando il terzo motivo per la parte relativa alla perizia/relazione tecnica e dichiarandolo assorbito per il resto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame dei motivi accolti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante del tutto, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
richiama l'obbligo di motivazione della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario impone una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come metodo induttivo pieno, ma la scelta del metodo non può essere censurata in astratto se non rapportata alla concreta ratio della decisione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
è la norma sulle indagini finanziarie sui conti correnti, evocata nel motivo ma non decisiva nella ratio della sentenza impugnata.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di accertamento IVA e operazioni oggettivamente inesistenti.
l'Amministrazione deve provare la fittizietà delle operazioni contestate; solo dopo grava sul contribuente l'onere della prova contraria.
le operazioni oggettivamente inesistenti possono essere dimostrate anche tramite presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.
richiamato in tema di requisiti di certezza, competenza e inerenza dei costi, ma senza che la CTR avesse effettivamente deciso sul punto contestato nel ricorso principale.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso incidentale come limite all'accertamento parziale e alla legittimità dell'atto impositivo.
art. 7 dello Statuto del contribuente
evocato per contestare l'utilizzo di atti e verifiche terze non allegati o non conoscibili dal contribuente.
la mancata decisione su motivi di appello specificamente riproposti integra omessa pronuncia.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
nel contenzioso tributario vieta all'Ufficio in appello di mutare la causa petendi dell'atto impositivo.
la perizia stragiudiziale non è assimilabile a fatto non contestato e resta un mero elemento indiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; non basta una motivazione sintetica o ritenuta insufficiente, purché consenta di ricostruire la ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la statuizione impugnata e con la sua ratio; censure astratte o sganciate dalla decisione sono inammissibili.
- Nelle controversie sulle operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà dell'operazione; solo dopo il contribuente è tenuto a fornire prova contraria rigorosa.
- La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, perché tali elementi non escludono di per sé la fittizietà dell'operazione.
- Nel processo tributario l'atto impositivo delimita il thema decidendum e l'Ufficio non può mutare in appello il fondamento giustificativo della ripresa, pena la lesione del diritto di difesa del contribuente.
- L'omissione di pronuncia sussiste anche quando il giudice dichiari assorbite questioni che, invece, richiedono una decisione esplicita o non risultano superate dalla ratio assorbente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli mezzi istruttori o di valutazioni tecniche di parte.
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