Cassazione Civile, Ordinanza n. 28814/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009. L'accertamento contestava l'indetraibilità dell'IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti tra la contribuente, indicata come cedente, e una società cessionaria ritenuta operatore commerciale oggettivamente fittizio. Secondo l'Ufficio, la cessionaria avrebbe consentito una filiera di rivendita a prezzi anomali, con evasione IVA. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente consentito all'Amministrazione di integrare in giudizio la motivazione dell'accertamento con ulteriori circostanze emerse in altra attività istruttoria e non contenute nell'atto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sull'IVA, sulle presunzioni e sull'onere della prova, assumendo che l'Agenzia non avesse dimostrato, con presunzioni gravi, precise e concordanti, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o la mancata ordinaria diligenza della cessionaria, e contestando la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo non graduato censure tra loro incompatibili (omessa pronuncia e violazione di legge), introduceva una questione nuova sulla pretesa nullità della motivazione dell'avviso e, comunque, era infondato perché le dedotte 'integrazioni' dell'Ufficio erano mere difese e elementi istruttori, non un mutamento della causa petendi o del petitum dell'accertamento; inoltre la CTR aveva comunque implicitamente disatteso la doglianza. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava, sotto la veste di violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove; ha precisato che la censura sull'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, e che la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. ricorre solo nel vizio di sussunzione, non nella contestazione della valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi. La Corte ha confermato che la valutazione circa la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/assenza di ordinaria diligenza della cessionaria è apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in cassazione. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, ma non ritenuto violato nei termini prospettati dalla ricorrente
richiamato in tema di motivazione dell'avviso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o nuova
richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo
richiamato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non è configurabile su questioni processuali e che non ricorre se la decisione è incompatibile con la tesi della parte
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
richiamato come parametro della violazione di legge dedotta nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria IVA, senza accoglimento della censura
richiamati dalla ricorrente in tema di detrazione IVA e fatturazione
richiamato per precisare che la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi
la sua violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico di parte diversa da quella onerata secondo fatti costitutivi ed eccezioni
la violazione è deducibile solo nel vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al merito
richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di prova presuntiva
richiamato per distinguere la valutazione delle prove, consentita al giudice di merito, dalla violazione dell'art. 115 c.p.c.
richiamato per affermare che la motivazione è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto, potendo essere disattesi implicitamente gli argomenti incompatibili con la decisione
richiamato quanto al procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula, senza adeguata graduazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con quella di violazione di legge sostanziale sulla medesima questione, poiché i due vizi presuppongono piani logici e processuali diversi e incompatibili.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito in modo incompatibile con la tesi della parte, anche senza confutare espressamente ogni singolo argomento: il rigetto implicito è sufficiente se la decisione presuppone la disattesa della questione.
- In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, la successiva allegazione in giudizio di circostanze istruttorie non integra di per sé un mutamento della causa petendi o del petitum, se tali elementi servono solo a sostenere la pretesa originaria e non la trasformano in una diversa pretesa impositiva.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è invece consentito usarla per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo come errore di sussunzione dei fatti nella regola presuntiva, non quando si contesti la concreta valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- L'apprezzamento della prova presuntiva e la scelta degli indizi rilevanti spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Nel contenzioso IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti, la verifica della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o mancata diligenza del cessionario appartiene al giudizio di fatto del merito, non a un riesame diretto in cassazione.
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