Cassazione Civile, Ordinanza n. 32693/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2006, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti da uno studio di settore. La contribuente deduceva, con otto motivi, che la CTR avesse: 1) pronunciato ultra/extrapetizione, perché avrebbe confermato l'accertamento sulla base di una diversa causa petendi rispetto a quella originaria, ritenendo legittimo un accertamento induttivo diverso da quello formalmente motivato; 2) utilizzato elementi (in particolare i dati di normalità economica e di rotazione di magazzino) non posti a base della pretesa o comunque rinunciati dall'Ufficio; 3-4) rideterminato i maggiori ricavi oltre quanto accertato dall'Ufficio e sulla base di scostamenti plurali non corrispondenti alla domanda dell'ente impositore; 5) motivato in modo contraddittorio, perché avrebbe dato per applicato un cluster di vendita al dettaglio mentre la società operava all'ingrosso; 6-7) confermato l'accertamento basato su uno studio di settore riferito a un cluster non pertinente all'attività effettiva; 8) ritenuto sufficiente uno scostamento di modesta entità senza considerare le giustificazioni economiche offerte dalla contribuente (crisi del settore, lavori stradali, maggiori interessi passivi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondati i motivi di ultrapetizione/extrapetizione perché l'Agenzia, in appello, non aveva rinunciato alle ragioni poste a base dell'avviso ma aveva solo ribadito e rielaborato l'accertamento tenendo conto del contraddittorio e del cluster corretto indicato dalla contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi perché non attinenti al decisum, osservando che la CTR non aveva confermato la pretesa su basi diverse da quelle originarie ma aveva valorizzato la rielaborazione dello studio di settore sul codice attività corretto e la condotta antieconomica reiterata nel tempo. Quanto al quinto motivo, lo ha ritenuto infondato perché la motivazione non era illogica: la CTR aveva ben distinto il codice inizialmente indicato dall'Ufficio da quello rielaborato dopo il contraddittorio. Sul motivo finale, la Corte ha ribadito che l'accertamento standardizzato richiede il contraddittorio endoprocedimentale, che il contribuente può contrastare con qualsiasi prova, ma che la valutazione del giudice di merito sul requisito della grave incongruenza e sulla rilevanza della condotta antieconomica è insindacabile in cassazione se logicamente motivata. Ha quindi confermato la legittimità dell'avviso e l'applicazione degli studi di settore alla luce dello scostamento e della antieconomicità dell'impresa.
Norme richiamate
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione/extrapetizione e per delimitare il thema decidendum del giudizio tributario.
richiamato insieme alle altre norme processuali per censurare l'asserita decisione su fatti o allegazioni non introdotti dalle parti.
richiamato sul riparto dell'onere della prova nel contenzioso tributario e nella fase del contraddittorio sugli studi di settore.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 23, 36 e 53
richiamati per sostenere i limiti delle difese e della motivazione nel processo tributario.
richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sui suoi requisiti di validità.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato quale base normativa dell'accertamento da studi di settore e del requisito della grave incongruenza.
richiamato per la disciplina dell'accertamento induttivo e dei suoi presupposti.
richiamato nel contesto delle regole del processo tributario e dei poteri del giudice.
art. 1, comma 14, legge n. 296/2006
richiamato in relazione ai ricavi da normalità economica nello studio di settore.
art. 10, comma 1, l. n. 146/1998
richiamato dalla Corte nel ricostruire il sistema degli studi di settore e il requisito della grave incongruenza.
art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 223/2006
richiamato nella ricostruzione normativa della disciplina degli studi di settore.
art. 1, comma 23, l. n. 296/2006
richiamato nel quadro della disciplina degli studi di settore e della sua interpretazione sistematica.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario le ragioni poste a base dell'avviso di accertamento delimitano il perimetro del processo: l'Ufficio non può introdurre in giudizio una diversa causa petendi, ma il giudice può qualificare autonomamente la fattispecie purché non alteri la sostanza dell'accertamento.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore è una presunzione semplice che richiede il contraddittorio endoprocedimentale; in tale sede il contribuente può offrire prova contraria con ogni mezzo, anche presuntivo, della propria specifica realtà economica.
- Il requisito della grave incongruenza dei ricavi rispetto agli standard costituisce presupposto dell'accertamento fondato sugli studi di settore; la sua sussistenza è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
- La condotta imprenditoriale palesemente antieconomica, specie se reiterata nel tempo e accompagnata da utili irrisori rispetto al volume d'affari dichiarato, può integrare e rafforzare gli indici di gravità, precisione e concordanza a sostegno della pretesa fiscale.
- Nel processo tributario il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva del contribuente, potendo ritenersi implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la decisione adottata.
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