Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00095/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava maggiori importi fiscali, contestando l’effettività e l’inerenza di spese di pubblicità sostenute nel 2007 in relazione a rapporti con un’associazione sportiva dilettantistica. In giudizio erano state dedotte sei censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell’udienza nonostante un’istanza del difensore; 2) invalidità dell’avviso per asserita mancanza di valida delega di firma; 3) nullità della notifica per inesistenza o irregolarità della relata e per difetto di prova del messo autorizzato; 4) violazione dello Statuto del contribuente per mancata esplicitazione delle ragioni che avevano originato il controllo; 5) violazione del contraddittorio preventivo; 6) erronea conclusione sulla indeducibilità delle spese, assumendo invece la contribuente di averne provato effettività e inerenza. La CTR aveva rigettato l’appello della società e la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, terzo e sesto motivo; ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo; ha disatteso il quinto motivo perché la dedotta violazione del contraddittorio non era stata accompagnata dalla dimostrazione del concreto pregiudizio difensivo né della possibilità di un esito diverso del procedimento. In particolare, la Corte ha ribadito che il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore richiede l’impossibilità di sostituzione, ha confermato la presunzione di provenienza e validità dell’atto sottoscritto da soggetto legittimato, ha riconosciuto la regolarità della notifica diretta a mezzo posta degli atti dell’Amministrazione finanziaria, e ha escluso che in cassazione potesse essere rivalutato il merito sulla inerenza delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio, ma ritenuto non violato nei termini dedotti

  • art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992

    invocato dalla ricorrente per la nullità della decisione di primo grado e la rimessione alla CTP, ma la censura è stata respinta

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore presuppone l’impossibilità di sostituzione mediante delega

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e alla delega di firma

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    invocato per sostenere la nullità dell’atto impositivo per asserita carenza di potere, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2, comma 1, L. n. 148 del 2002

    richiamato con riferimento alla legittimazione alla firma dell’avviso di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per la prova della delega sia per la prova dell’inerenza delle spese; la Corte ha escluso un vizio di violazione di legge, trattandosi di contestazione di merito

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato sul regime di notificazione degli avvisi e atti impositivi

  • art. 110 d.P.R. n. 1229 del 1959

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’operato del messo notificatore

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    invocato per lamentare la mancata indicazione delle ragioni di avvio del controllo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997

    richiamato in relazione al contraddittorio preventivo, ma non è stata accolta la doglianza

  • artt. 6 e 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    richiamati per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo; la Corte ha richiesto la prova della resistenza

  • art. 25 L. n. 133 del 1999

    richiamato con riferimento alla deducibilità delle spese di pubblicità, ma la questione è stata risolta in fatto sfavorevolmente alla ricorrente

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    il ricorso non può essere utilizzato per una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1335 c.c.

    l’atto spedito all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria

  • art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    richiamato come fonte della possibilità di sostituzione del difensore tramite delega

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per distinguere la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario da quella diretta dell’ufficio finanziario

Massime di principio

  • L’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore è accoglibile solo se l’impedimento renda impossibile la sostituzione tramite collega; se il difensore può farsi sostituire, il diniego del rinvio non determina nullità della decisione.
  • In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di un soggetto inserito nell’ufficio e munito di delega di firma è sufficiente a radicare la provenienza dell’atto, salvo prova dell’usurpazione del potere o della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio.
  • Per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti dell’Amministrazione finanziaria non è necessaria la relata di notifica tipica della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario; è sufficiente la prova della spedizione e della ricezione secondo le regole del servizio postale ordinario.
  • La dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente non allega e dimostra che, ove sentito, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, dovendosi allegare un concreto pregiudizio difensivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto l’inerenza o meno delle spese contestate.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la non inerenza delle spese rispetto all’attività d’impresa, la censura di legittimità è inammissibile se mira soltanto a una diversa ricostruzione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.