Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che svolge attività di commercio all'ingrosso di computer e software ha impugnato dinanzi al giudice tributario nove cartelle di pagamento deducendo, in sintesi, l'erronea intestazione delle cartelle, l'invalidità della notificazione, l'illeggibilità degli atti, la pendenza di altro giudizio sulle medesime pretese, la decadenza e prescrizione dell'azione di riscossione e il difetto di motivazione delle iscrizioni a ruolo. In primo grado il ricorso è stato accolto limitatamente al vizio di notificazione, con assorbimento delle altre censure. In appello, promosso dall'Agente della riscossione, la società rimaneva contumace. Nel giudizio di cassazione la società ha proposto tre motivi principali: il primo denunciava violazione delle norme sulla formazione e notifica delle cartelle sostenendo che esse riproducessero un ruolo emesso a carico di altro soggetto e che l'estensione fosse stata operata illegittimamente dall'agente della riscossione; il secondo e il terzo censuravano la compensazione delle spese di lite, lamentando che il giudice d'appello avesse deciso in modo incongruo ed equitativo anziché secondo diritto. L'Amministrazione ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo ultrapetizione per avere la CTR esaminato d'ufficio questioni non riproposte dalla contribuente contumace in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Amministrazione, rilevando che, nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte dall'appellato in appello si intendono rinunciate; poiché la società, vittoriosa solo sulla questione della notifica in primo grado, non si era costituita in appello per riproporre le altre censure assorbite, la CTR non poteva esaminarle d'ufficio. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata colpita per ultrapetizione nella parte in cui aveva riesaminato questioni ormai rinunciate. Il ricorso principale della società è stato dichiarato inammissibile perché fondato su questioni non più riproponibili e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro le cartelle. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
invocato come parametro dei vizi dedotti in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale applicabile al giudizio tributario di legittimità
artt. 10, 11, 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
evocati dal ricorrente principale in relazione alla dedotta illegittimità delle cartelle di pagamento e della loro notificazione
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 49 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese di lite
artt. 113 e 114 c.p.c.
richiamati nel motivo sulle spese di lite per lamentare una decisione equitativa anziché secondo diritto
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite in tema di motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di ultrapetizione
art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992
interpretato in senso conforme all'art. 346 c.p.c.: le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte dall'appellato in appello si intendono rinunciate
art. 346 c.p.c.
richiamato in via analogica per affermare l'onere di riproposizione delle domande o eccezioni non esaminate o assorbite in primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente soccombente
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado ma rimaste assorbite devono essere espressamente riproposte in appello dall'appellato; in difetto, esse si intendono rinunciate.
- La riproposizione ex art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992 opera a favore dell'appellato e riguarda solo le questioni non esaminate dal primo giudice, non quelle espressamente respinte, per le quali è necessaria l'impugnazione o si forma giudicato interno.
- Il giudice d'appello non può esaminare d'ufficio questioni assorbite e non riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado, altrimenti incorre in ultrapetizione.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che presuppongano la riesumazione di questioni ormai rinunciate per mancata riproposizione in appello.
- Quando il ricorso principale è fondato su questioni non più deducibili e il ricorso incidentale coglie la violazione delle regole processuali sulla riproposizione, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso principale e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo, se non occorrono ulteriori accertamenti.
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