Cassazione Civile, Ordinanza n. 00097/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo della Guardia di Finanza su una società sammarinese operante nel commercio all’ingrosso di cartoleria. Sulla base del processo verbale di constatazione, l’Amministrazione emetteva nei confronti di un subagente di commercio un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relative all’anno d’imposta 2007, oltre a distinti atti sanzionatori per le annualità 2007 e 2008 per ritenute non versate. I ricorsi del contribuente, riuniti, erano accolti in primo grado ma l’appello dell’Agenzia veniva accolto dalla CTR Toscana. In cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che le prestazioni rese erano servizi di intermediazione prestati in favore dell’agente generale estero e quindi esclusi da IVA; con un secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato la mancata prova da parte dell’Amministrazione e le prove offerte dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto che l’organizzazione di Karnak s.a. era radicata in Italia e che il contribuente operava esclusivamente con gli agenti italiani della società, non con la società sammarinese direttamente; la prestazione del subagente era quindi territorialmente rilevante in Italia, in quanto mediata da una monomandataria italiana che gestiva i rapporti economici e logistici con gli agenti. Il ricorso non coglieva dunque la ratio decidendi, fondata sul profilo della territorialità e sulla sede italiana del soggetto interposto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, in realtà, mirava a contestare la motivazione della sentenza di merito oltre i limiti del sindacato di legittimità; la motivazione della CTR era infatti presente e non apparente, né inesistente, secondo i parametri del "minimo costituzionale". Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte richiama la norma nel quadro della doglianza del contribuente sull’esclusione da IVA delle prestazioni di intermediazione rese a soggetto estero, ma ritiene infondata la censura perché la CTR ha accertato una territorialità interna dell’operazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione; la Corte non accoglie la censura perché il decisum della CTR si fonda su accertamenti di fatto non aggrediti in modo pertinente.
Invocato dal ricorrente insieme alle norme sull’onere della prova; la Corte non ravvisa violazione utile a scalfire la ratio della decisione di merito.
È il parametro processuale del primo motivo di ricorso per violazione di legge, che viene disatteso.
La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale, salvo motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
È il parametro costituzionale richiamato per delimitare il controllo sulla motivazione della sentenza di merito al solo minimo costituzionale.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
È richiamato come norma che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
È citata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha inciso sul vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge è infondata se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando tale ratio si fonda su un accertamento di fatto non efficacemente contestato.
- In materia IVA, ai fini della territorialità della prestazione, rileva l’accertamento circa il luogo in cui l’attività è effettivamente organizzata e svolta e il soggetto con cui il prestatore intrattiene i rapporti operativi; la mera presenza di un soggetto estero nella catena contrattuale non basta a escludere l’imponibilità interna se l’operatività concreta è radicata in Italia.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono deducibili in cassazione le critiche di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste, si chiede in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio o si contesta un percorso argomentativo che la sentenza di merito ha comunque espresso in modo logicamente sufficiente.
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