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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, in data 29.11.2017, a un datore di lavoro del ricorrente di un atto di pignoramento presso terzi emesso a seguito di cartella di pagamento relativa al mancato riconoscimento di un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, per complessivi euro 40.051,71, riferito al periodo d'imposta 2012. Il contribuente ha impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario deducendo, in via preliminare, l'omessa notifica della cartella presupposta. L'Amministrazione ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la cartella fosse stata validamente notificata il 19.06.2017. La CTR ha accolto l'appello erariale, ritenendo che la notifica eseguita da operatore di poste private, anteriore alla L. n. 124/2017, non fosse inesistente ma nulla e comunque sanata, con conseguente tardività del ricorso contro il pignoramento. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: i primi due per violazione degli artt. 140 c.p.c. e 4 d.lgs. 261/1999, contestando la validità della notifica della cartella e la ritualità della procedura di avviso al destinatario temporaneamente assente; il terzo per violazione dell'art. 165 TUIR, relativo al merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo la motivazione della sentenza di merito: per gli atti amministrativi diversi dalle contestazioni per violazioni del codice della strada, la notificazione a mezzo operatore di posta privata, eseguita dopo il 30.4.2011 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, era valida e non nulla. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa non richiede una consegna effettiva al destinatario, essendo sufficiente il corretto espletamento degli adempimenti previsti; la CTR aveva accertato in fatto che l'avviso era stato correttamente spedito ma non ritirato dal contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche un eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull'esito, già determinato dal rigetto delle censure preliminari. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati e il terzo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 140 c.p.c.

    per la notifica a destinatario temporaneamente assente, la procedura si perfeziona con il compimento degli adempimenti previsti; la mancata materiale consegna della raccomandata informativa non invalida la notifica se l'avviso è stato correttamente spedito e gli ulteriori incombenti sono stati eseguiti.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    nel testo vigente ratione temporis, dopo la liberalizzazione del servizio postale e prima della L. n. 124/2017, non impediva la validità delle notifiche di atti amministrativi diversi dalle contestazioni del codice della strada eseguite da operatori di posta privata.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b)

    ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. 261/1999, completando la liberalizzazione del servizio postale solo dal 10.9.2017.

  • L. n. 890 del 1982

    è richiamata come disciplina degli atti giudiziari, distinta dalla fattispecie oggetto di causa, che riguarda invece una cartella di pagamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    è evocato dall'Amministrazione per sostenere la tardività del ricorso tributario avverso l'atto impugnato.

  • art. 156 c.p.c.

    è richiamato dalla CTR e menzionato dalla Cassazione nel ricostruire la tesi della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma la Corte ha corretto la motivazione affermando la ritualità originaria della notifica.

  • art. 165 TUIR

    è richiamato nel terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli atti amministrativi diversi dalle contestazioni delle violazioni del codice della strada, le notificazioni a mezzo posta eseguite da operatori privati in epoca successiva al 30 aprile 2011 e anteriore alla liberalizzazione completa del 2017 sono valide, perché la riserva esclusiva al fornitore del servizio universale non operava in quel segmento temporale.
  • La nullità della notificazione non va confusa con la sua inesistenza: quando la disciplina ratione temporis consente l'utilizzo del servizio postale privato, la notifica deve essere considerata rituale e non semplicemente sanata ex art. 156 c.p.c.
  • Nella notificazione a destinatario temporaneamente assente ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa non richiede una consegna materiale effettiva al destinatario; è sufficiente che l'ufficio postale abbia correttamente eseguito gli adempimenti previsti dalla norma.
  • In sede di legittimità, i motivi che investono questioni pregiudiziali sulla validità della notifica possono rendere privo di interesse l'esame di censure attinenti al merito della pretesa tributaria, se il loro eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a riformare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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