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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00099/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità 2008, con recuperi a fini IRES, IVA e IRAP, nel quale l'Ufficio ha contestato che alcuni costi contabilizzati dalla società come spese di pubblicità fossero in realtà erogazioni liberali non deducibili. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello, invece, la CTR Toscana ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo non dimostrato lo specifico messaggio pubblicitario e negando la deducibilità dei costi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002, per avere la CTR escluso il collegamento degli esborsi a una campagna pubblicitaria; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, assunto come norma non applicabile in presenza della disciplina speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002. La Corte ha trattato unitariamente i motivi e li ha accolti, rilevando che la CTR aveva confuso sponsorizzazione e pubblicità e aveva svolto un sindacato precluso su inerenza e congruità del costo, nonostante la norma speciale stabilisca una presunzione assoluta di inerenza e congruità per le sponsorizzazioni verso imprese sportive dilettantistiche, se i corrispettivi sono destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e vi sia una specifica attività promozionale del beneficiario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Toscana per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Ha affermato che, in tema di spese di sponsorizzazione a favore di compagini sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002 opera come norma speciale derogatoria del regime generale di deducibilità e introduce una presunzione assoluta di inerenza e congruità, impedendo al giudice di negare la deduzione sulla base di una valutazione di antieconomicità o di mancanza di diretto ritorno commerciale. Nel caso concreto la CTR non aveva contestato l'effettiva corresponsione delle somme né la specifica attività del beneficiario, ma aveva indebitamente valorizzato l'asserita sproporzione del costo rispetto all'utilità ritraibile. Di conseguenza il ricorso è stato accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni

    norma speciale che, per le sponsorizzazioni verso imprese sportive dilettantistiche, deroga al regime generale e rende integralmente deducibili i costi se sussistono i requisiti previsti

  • art. 109 TUIR

    norma generale sulla deducibilità dei costi, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando rispettino i requisiti previsti dall'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione assoluta di inerenza e congruità e sono integralmente deducibili dal reddito dello sponsor.
  • In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, il giudice non può negare la deducibilità valorizzando l'assenza di un immediato ritorno commerciale, l'antieconomicità o la sproporzione del costo, poiché tali valutazioni sono incompatibili con la presunzione legale prevista dalla norma.
  • La qualificazione dell'esborso come sponsorizzazione o come mera erogazione liberale è decisiva, perché solo la prima categoria beneficia del regime fiscale agevolato; il giudice di merito deve quindi verificare i presupposti applicativi della norma speciale prima di applicare il regime generale.
  • La nozione di inerenza, nel sistema fiscale richiamato dalla Corte, è di natura qualitativa e non quantitativa, e non richiede la prova di una specifica correlazione tra costo e ricavo conseguito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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