Cassazione Civile, Ordinanza n. 00096/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva erogato somme, negli anni d’imposta 2007 e 2008, in favore di una associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio ha ritenuto tali esborsi sproporzionati ed eccessivi e ha emesso avvisi di accertamento per recuperare maggiori imposte ai fini IVA, IRPEF e IRAP, contestando la deducibilità dei costi e la loro inerenza. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR dell’Umbria aveva accolto l’appello dell’Agenzia, valorizzando l’antieconomicità e l’asserita mancanza di inerenza delle spese. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, per avere la CTR negato la presunzione assoluta di natura pubblicitaria delle somme corrisposte entro il limite normativo alle associazioni sportive dilettantistiche; 2) violazione dell’art. 109, commi 1 e 5, TUIR, in combinato con l’art. 90, comma 8, L. 289/2002; 3) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, per avere avallato un accertamento presuntivo basato su indizi di antieconomicità; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, osservando che la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti di legge, introduce una presunzione assoluta di inerenza, congruità e deducibilità, precludendo al giudice di sindacare l’antieconomicità o l’assenza di un diretto ritorno commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio. La decisione si fonda sul principio che le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni previste dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, non superabile con rilievi di antieconomicità o di carenza di inerenza in senso economico sostanziale.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
presunzione legale assoluta
Costituisce norma speciale agevolativa che, per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, presume in modo assoluto la natura pubblicitaria della spesa e la sua deducibilità, quando sussistano i presupposti di legge.
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Il regime speciale dell’art. 90, comma 8, deroga alla disciplina generale di deducibilità dei costi, impedendo di negare la deduzione sulla base di valutazioni di antieconomicità o di un diverso giudizio di inerenza.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte esclude che l’accertamento fondato su indizi di antieconomicità possa prevalere sul regime probatorio speciale previsto per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, non essendo stato necessario esaminare la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge.
È il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione corrisposte a favore di associazioni sportive dilettantistiche, se rispettano i requisiti previsti dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità.
- In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, il giudice non può negare la deduzione dei costi invocando l’assenza di un immediato ritorno commerciale o la presunta antieconomicità dell’operazione.
- La nozione di inerenza ai fini fiscali, quando opera il regime speciale agevolativo, non può essere ridotta a una valutazione quantitativa di congruità economica, ma resta attratta dalla presunzione normativa.
- L’accertamento tributario non può sovrapporsi al giudizio imprenditoriale sulle scelte di marketing quando la legge attribuisce espressamente efficacia presuntiva assoluta alla spesa sostenuta.
- Se la CTR disattende il regime presuntivo speciale e svolge un autonomo sindacato sulla convenienza economica della sponsorizzazione, la sentenza incorre in violazione di legge ed è suscettibile di cassazione con rinvio.
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