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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27499/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di immobili indicata nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008. La società sosteneva di non essere tenuta al pagamento perché, dopo aver manifestato in dichiarazione l'intenzione di avvalersi della rivalutazione, non aveva effettuato alcun versamento e aveva poi ripensato alla scelta, sicché la procedura di rivalutazione non si sarebbe perfezionata. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente a uno degli immobili, e la CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo irrevocabile la manifestazione di volontà espressa in dichiarazione. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185 del 2008, come convertito, e degli artt. 1324 e 1334 c.c., assumendo che la sola indicazione in dichiarazione non bastasse a rendere dovuta l'imposta in mancanza del versamento richiesto per perfezionare la rivalutazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017. Nel merito ha accolto il motivo della società, richiamando il proprio orientamento secondo cui, nelle procedure di rivalutazione, la compilazione della dichiarazione non è decisiva, mentre il perfezionamento richiede la perizia giurata e soprattutto il tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva, almeno della prima rata. Poiché nel caso concreto il versamento non era stato effettuato, la procedura non poteva considerarsi perfezionata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle procedure di rivalutazione di beni o partecipazioni, la mera indicazione dell'opzione nella dichiarazione dei redditi non è sufficiente a perfezionare il beneficio fiscale: occorre anche l'adempimento sostanziale del versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti dalla legge.
  • La manifestazione di volontà del contribuente di aderire alla rivalutazione, una volta portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, produce effetti solo se accompagnata dagli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina; in difetto del pagamento, la procedura non si consolida e l'opzione non può considerarsi irrevocabilmente perfezionata.
  • In cassazione, quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo contestato.
  • Per le controversie rientranti nel perimetro dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, la sospensione dei termini di impugnazione rende tempestivi anche ricorsi che, altrimenti, sarebbero tardivi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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