Cassazione Civile, Ordinanza n. 27499/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di immobili indicata nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008. La società sosteneva di non essere tenuta al pagamento perché, dopo aver manifestato in dichiarazione l'intenzione di avvalersi della rivalutazione, non aveva effettuato alcun versamento e aveva poi ripensato alla scelta, sicché la procedura di rivalutazione non si sarebbe perfezionata. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente a uno degli immobili, e la CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo irrevocabile la manifestazione di volontà espressa in dichiarazione. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185 del 2008, come convertito, e degli artt. 1324 e 1334 c.c., assumendo che la sola indicazione in dichiarazione non bastasse a rendere dovuta l'imposta in mancanza del versamento richiesto per perfezionare la rivalutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017. Nel merito ha accolto il motivo della società, richiamando il proprio orientamento secondo cui, nelle procedure di rivalutazione, la compilazione della dichiarazione non è decisiva, mentre il perfezionamento richiede la perizia giurata e soprattutto il tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva, almeno della prima rata. Poiché nel caso concreto il versamento non era stato effettuato, la procedura non poteva considerarsi perfezionata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma processuale del giudizio tributario
art. 15, commi da 16 a 23, D.L. n. 185 del 2008, conv. in legge
disciplina della rivalutazione dei beni e del relativo regime sostitutivo; il perfezionamento richiede gli adempimenti previsti dalla norma, non la sola indicazione in dichiarazione
richiamati per contestare la pretesa vincolatività della dichiarazione resa dal contribuente
art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017
ha sospeso per sei mesi i termini di impugnazione delle controversie definibili, rendendo tempestivo il ricorso
art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nel regime di definizione agevolata
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
art. 81, ora 67, comma 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla rilevanza della rivalutazione ai fini delle plusvalenze/minusvalenze
Massime di principio
- Nelle procedure di rivalutazione di beni o partecipazioni, la mera indicazione dell'opzione nella dichiarazione dei redditi non è sufficiente a perfezionare il beneficio fiscale: occorre anche l'adempimento sostanziale del versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti dalla legge.
- La manifestazione di volontà del contribuente di aderire alla rivalutazione, una volta portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, produce effetti solo se accompagnata dagli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina; in difetto del pagamento, la procedura non si consolida e l'opzione non può considerarsi irrevocabilmente perfezionata.
- In cassazione, quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo contestato.
- Per le controversie rientranti nel perimetro dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, la sospensione dei termini di impugnazione rende tempestivi anche ricorsi che, altrimenti, sarebbero tardivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →