Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cooperativa aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2017, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori IRES, IRAP e IVA, ritenendo indetraibile l'IVA su acquisti di immobili da altra società e indeducibili alcuni costi ritenuti non certi. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso; la CTR Lombardia aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che anche il ricorso originario fosse inammissibile perché il mandato alle liti era stato conferito da soggetto privo di potere rappresentativo, sia in primo grado sia in appello. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 75 c.p.c., sostenendo che il difetto di procura in appello fosse sanato dalla produzione in giudizio di una nuova procura rilasciata dal nuovo amministratore, con efficacia retroattiva anche per i gradi precedenti; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione e erronea liquidazione delle spese, poiché sarebbero state conteggiate anche spese forfettarie benché l'Ufficio si fosse costituito tramite funzionario e non tramite difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la sentenza impugnata non era stata prodotta in allegato al ricorso, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione impediva il controllo sulla data e sul numero di pubblicazione del provvedimento, sulla tempestività dell'impugnazione e, se il deposito fosse stato incompleto, anche sull'oggetto della controversia e sulle ragioni della decisione. La produzione della sentenza da parte del controricorrente non valeva a sanare il difetto. Conseguentemente, la Corte ha confermato la proposta di definizione accelerata, condannando la ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché dichiara l'improcedibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per improcedibilità.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della sentenza impugnata con il ricorso comporta improcedibilità, perché impedisce il controllo sull'esistenza, sulla data, sulla pubblicazione e sulla tempestività dell'impugnazione, oltre che sull'oggetto e sulle ragioni della decisione se il deposito è incompleto.
È invocato dalla ricorrente sulla sanatoria del difetto di procura, ma la questione resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
È richiamato per censurare la condanna alle spese, ma il relativo motivo non viene esaminato nel merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per lamentare difetto di motivazione della sentenza sulle spese, ma la censura resta assorbita.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non affronta il motivo nel merito.
La Corte conferma la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, collegandola alla conferma della proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata produzione, da parte del ricorrente, della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché impedisce alla Corte di verificare l'esistenza del provvedimento, la sua data di pubblicazione, la tempestività dell'impugnazione e, se del caso, l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione.
- La produzione del provvedimento impugnato da parte del controricorrente non sana l'omissione del ricorrente ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e ciò comporta la conferma di una proposta di definizione accelerata, possono essere irrogate le conseguenze economiche previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite e non vengono esaminate quando manca il presupposto processuale della procedibilità del ricorso.
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